S.r.l. e riconoscimento del diritto di veto in capo ad uno o più amministratori
Firenze · 56 · 2015
Amministrazione e rappresentanza - Poteri
Massima
Nella s.r.l., in caso di scelta di un organo amministrativo pluripersonale collegiale, lo statuto può riservare ad uno o più amministratori nominati da singoli soci (ai quali è stato previamente riconosciuto il diritto particolare relativo alla loro nomina) o dai soci di minoranza (anche tramite il voto di lista) il diritto di veto limitatamente alle decisioni relative al compimento di atti e/o operazioni gestorie, anche genericamente intese e non individuate.
Motivazione
La fattispecie ed il quesito
Come già segnalato nell’orientamento “S.r.l., deleghe gestorie e diritti particolari ex 2468, terzo comma, c.c.”, accade nella pratica degli affari che il socio di minoranza, che abbia alienato il pacchetto di maggioranza, si sia reso disponibile al trasferimento solo a fronte del riconoscimento, in capo a sé, di particolari diritti in materia di amministrazione al fine di poter conservare un peso nelle scelte gestionali maggiorato rispetto alla sua residua quota di partecipazione al capitale.
Tale aspettativa può essere certamente soddisfatta attribuendo allo stesso socio un diritto particolare di veto al compimento di determinati atti, come ormai tradizionalmente ammesso (nota 1: Tra tutti i numerosi interventi adesivi si ricorda: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 242 - 2011/I, I diritti particolari del socio. Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. I.I.12, Esempi di diritti particolari attribuibili ai soci, “Tra i diritti particolari attribuibili ai singoli soci ai sensi dell’art. 2468, terzo comma c.c. rientrano: … il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l’am- ministrazione della società”).
In talune situazioni, tuttavia, si intende pervenire al medesimo risultato organizzativo non in via diretta, coinvolgendo il socio nelle decisioni gestionali, ma in via indiretta, riconoscendo a quello stesso socio il diritto particolare di nominare un componente del consiglio di amministrazione e attribuendo statutariamente all’amministratore così nominato il diritto di veto su alcune o su tutte le materie gestionali.
Lo stesso obiettivo potrebbe essere perseguito, al di là della fattispecie particolare descritta, ogniqualvolta si intende accrescere il peso gestionale dei soci c.d. “ di minoranza”, mediante l’attribuzione del suddetto diritto di veto, ordinariamente circoscritto a materie puntualmente identificate, all’amministratore eletto con la lista che è risultata di minoranza.
Ci si chiede allora se sia concesso all’autonomia privata ridisegnare come descritto la disciplina delle decisioni dell’organo amministrativo allorché si sia voluto adottare il metodo collegiale, limitando in tal modo l’applicazione del principio maggioritario.
La soluzione
Giova forse chiarire in maniera esplicita gli effetti voluti sul piano del governo dell’impresa mediante l’adozione di simile clausola:
il consiglio di amministrazione decide a maggioranza; qualora l’amministratore dotato della “peculiare prerogativa” sia presente ed esprima voto contrario in una determinata delibera, la proposta si intende respinta anche qualora avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli richiesta quale quoziente deliberativo; qualora l’amministratore dotato della “peculiare prerogativa” si astenga o sia assente le delibere sono assunte nel rispetto del quoziente deliberativo maggioritario; ovviamente, qualora l’amministratore dotato della “peculiare prerogativa” esprima voto favorevole, la decisione dovrà comunque essere approvata con il quoziente deliberativo richiesto.
La descrizione degli effetti della clausola e del suo ambito applicativo chiarisce che la questione della sua legittimità non inerisce alla tematica dei “particolari diritti” dei soci ma verte sul margine di elasticità ascrivibile ai modelli legali di amministrazione collegiale della società.
Per inquadrare correttamente il problema occorre muovere dalla constatazione che la disciplina attuale della società a responsabilità limitata si limita ad evocare, nel comma 3 dell’art. 2475 c.c., il consiglio di amministrazione, ma non offre alcuna regola circa il suo funzionamento, salvo quanto previsto nel quarto comma della medesima disposizione.
È peraltro orientamento pacifico che la previsione del modello organizzativo collegiale risponda alle medesime istanze già presenti nella s.p.a., e che quindi l’identità di ratio renda giustificabile il ricorso all’analogia, con conseguente applicabilità della disciplina prevista per il tipo azionario, ed in particolare dell’art. 2388 c.c. ( nota n 2: In questo senso, tra tutti, O. Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Trattato Cottino, vol. V, Padova, 2007, 222).
Se quest’ultima disposizione consente di elevare statutariamente il quoziente deliberativo, è tuttavia nota l’irrisolta polemica dottrinale in ordine alla legittimità della clausola statutaria che richieda la presenza e il voto favorevole dell’unanimità degli amministratori, per il rischio di paralisi gestionale che potrebbe conseguirne.
Nei fatti, la regola dell’unanimità si traduce nel riconoscimento del diritto di veto in capo ad ogni amministratore; situazione che violerebbe, secondo taluno, il principio della “facilità deliberativa” che caratterizza l’amministrazione della società nell’interesse dei soci.
La clausola oggetto di valutazione da un lato attribuisce il medesimo potere di veto, con i medesimi possibili, conseguenti effetti; dall’altro finisce per alterare, accrescendolo, il peso potenziale del voto del singolo amministratore e quindi mette in discussione anche il principio del voto capitario nell’organo amministrativo.
Si ritiene tuttavia legittima la clausola in oggetto.
Il metodo deliberativo collegiale ed il principio maggioritario, quali modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, nell’ambito delle società a responsabilità limitata, sopportano, secondo orientamenti ormai consolidati, deroghe importanti.
In particolare:
si ritiene possibile (nota 3: In motivazione, nel senso del testo, la Massima n. 135 del Consiglio Notarile di Milano del 17 settembre 2013) stabilire quorum costitutivi - e conseguentemente deliberativi - inferiori alla maggioranza degli amministratori in carica (essendo, al contrario, preclusa nel tipo spa la possibilità di ridurre il quorum costitutivo del consiglio, stante la lettera dell’art. 2388, comma 1); si ritiene possibile prevedere anche l’unanimità dei consensi per l’adozione delle decisioni, salvo per quelle previste dall’art. 2475, ultimo comma, c.c. (nota 4:Così: A. Picciau, Appunti in tema di amministrazione e rappresentanza, Milano, 2004, 236; G. Carcano, Amministrazione della società, in Commentario di Riforma delle società, diretto da P. Mar- chetti-L. A. Bianchi-F. Ghezzi-M. Notari, Milano, 2008, 576.); si ritiene possibile prevedere il casting vote: tale regola attribuisce efficacia prevalente alla manifestazione volitiva del Presidente del Consiglio di amministrazione, attribuendo allo stesso, nell’ambito dell’organo consigliare, un peso maggiore rispetto agli altri. Secondo parte della dottrina (nota 5: G. Guerrieri, Comm. Maffei Alberti, I, Padova, 2015, 683 ss.) tale previsione può essere ammessa anche a beneficio di altri membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente.
Vero è che la clausola di cui si tratta non è perfettamente assimilabile né ad una previsione di unanimità (in quanto la regola deliberativa rimane sempre quella maggioritaria) né all’efficacia prevalente alla manifestazione volitiva espressa dal Presidente o da altro membro dell’organo amministrativo.
Gli argomenti riportati, tuttavia, rappresentano un primo indizio dell’ampio riconoscimento concesso all’autonomia statutaria nella definizione delle regole di funzionamento dell’organo gestionale.
Osservando la disciplina della società a responsabilità limitata, si nota, ulteriormente, quanto segue:
il legislatore consente all’autonomia privata di optare per il modello dell’amministrazione congiuntiva di cui all’art. 2258 c.c., così confermando l’impressione che la rilevanza del valore della “facilità deliberativa” dell’organo gestionale sia assai attenuata in tale modello societario; la facoltà di optare per l’amministrazione disgiunta, ai sensi dell’art. 2257 c.c., reca con sé, pacificamente, la possibilità per ogni amministratore di opporsi, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione; ai sensi dell’art. 2479, comma 1, c.c., ogni amministratore può esercitare il diritto di “provocatio ad populum” su qualsiasi argomento gestionale per sottoporlo alla decisione dei soci; si ammette la facoltà di attribuire a singoli soci poteri di natura gestionale, sottraendoli all’organo amministrativo (nota 6: Per tutti: O. Cagnasso, L’esercizio del potere gestorio da parte del singolo socio, in Società, banche e crisi d’impresa, Liber Amicorum Pietro Abbadessa, 2, Torino, 2014, 1656). infine, è pacificamente riconosciuto il diritto particolare di veto del socio su argomenti afferenti alla gestione della società, come già in precedenza rilevato, oltre alla possibilità di conferire al singolo socio poteri gestori “positivi”.
Dunque, gli indici sistematici convergono nel senso, da un lato, di consentire ai soci di costruire una pluralità indeterminata di varianti al modello legale (così Cagnasso, cit., 1657) e, dall’altro, di escludere che l’ambiente normativo della società a responsabilità limitata sia permeato da una logica di efficienza dell’azione amministrativa tale da costituire un limite implicito al libero esplicarsi dell’autonomia privata nella definizione delle regole di funzionamento dell’organo gestionale.
Si aggiunga che è considerata sicuramente legittima l’ibridazione dei modelli organizzativi, ovvero l’organizzazione dell’amministrazione in parte secondo i modelli propri dei tipi personalistici e in parte secondo il modello collegiale.
Anzi, a ben vedere, l’ibridazione è prevista dalla legge, segnatamente nell’ultimo comma dell’art. 2475 c.c., laddove, in virtù della lettura in combinato disposto con rinvio contenuto nel terzo comma, impone che determinate decisioni siano assunte con il metodo collegiale.
La possibilità di adottare i modelli organizzativi propri delle società di persone sembra offrire un ausilio sistematico significativo.
Assumendo come riferimento la disciplina legale dell’amministrazione disgiuntiva, si rileva che il diritto di veto attribuito con la clausola in esame inibisce il compimento dell’operazione sic et simpliciter e non sottopone al giudizio della collettività sociale (o degli altri amministratore) la decisione in ordine al compimento dell’operazione contrastata.
Il fatto che il diritto di veto sia definitivo e che quindi non venga mutuato interamente il meccanismo di cui all’art. 2257 c.c. non pare illegittimo se si ritiene, con la dottrina (nota 7: G. Ferri, Delle Società, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 1981, 232.), che la stessa disciplina delle società di persone sul punto abbia natura suppletiva e derogabile, e consenta, pertanto, una diversa articolazione dell’azione amministrativa tramite i patti sociali, fino alla completa elisione del “passaggio” alla volontà dei soci.
Dunque, l’ambiente normativo della società a responsabilità limitata risulta sistematicamente favorevole ad opzioni statutarie tali da conformare la disciplina dell’organo amministrativo nel senso di accrescere il peso decisionale del singolo amministratore, anche sul piano del calcolo dei quozienti. In proposito, si rammenta che si sono altresì levate voci favorevoli ad ammettere che il peso del voto degli amministratori nelle decisioni dell’organo amministrativo sia calcolato in base alle quote di partecipazione al capitale di ognuno di essi, tesi non eccentrica in una società che prevede, quale modello legale, l’attribuzione della funzione gestionale esclusivamente a soci, mentre la possibilità di preporre estranei all’ufficio è affidata ad una puntuale previsione statutaria in tal senso.
Nella fattispecie, il voto contrario dell’amministratore “particolare” blocca l’operatività del principio maggioritario: tale, a ben vedere, è la sua caratteristica, che, come argomentato, non infligge con l’impianto normativo della società a responsabilità limitata.