Srl in liquidazione - riduzione di capitale anche parziale rispetto alle perdite accertate
Triveneto · J.A.20 · 9-2011
Riduzione del capitale sociale - Riduzione del capitale sociale per perdite
Massima
È legittima da parte di una srl in liquidazione la deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite, anche se parziale rispetto alle perdite accertate.
Per tale deliberazione non trova applicazione la disciplina legale prevista dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c., la quale presuppone che la società non si trovi in stato di scioglimento.
Motivazione
La possibilità di deliberare, in corso di liquidazione, la riduzione del capitale sociale per perdite è ammessa con prevalenza tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.
La questione da affrontare è piuttosto se in tale ambito sia da applicare o meno la disciplina che emerge dal combinato disposto degli artt. 2446 e 2447 c.c., per la spa, e 2482 bis e 2482 ter c.c., per la srl, e, di conseguenza, se sia ammissibile una riduzione del capitale che incida solo parzialmente sulle perdite.
L’orientamento giurisprudenziale ante-riforma maggioritario riteneva che si dovesse rispettare integralmente, per le decisioni di riduzione del capitale per perdite adottate durante la fase di liquidazione, la disciplina generale (in tal senso v. Trib. Roma 18 gennaio 1985; Trib. Verona 4 luglio 1986; App. Bologna 21 ottobre 1988).
Nel senso invece che, pendente la liquidazione, fossero ammissibili delibere di riduzione del capitale sociale a copertura - anche parziale - di perdite, in funzione della riduzione delle spese della liquidazione (ed in primis della eliminazione del collegio sindacale) era un orientamento del Tribunale di Milano degli anni ‘70, orientamento poi modificato negli anni ’90 e successivamente ripreso con decreto del 28 febbraio 2000, peraltro riferito ad una società ammessa alla procedura di concordato preventivo.
Recentemente, sempre il Tribunale di Milano, con provvedimento del 17 ottobre 2007 (pubblicato unitamente allo Studio CNN 16 marzo 2011 n. 221-2010/I) ha ritenuto che, pendente la liquidazione, il capitale sociale non sia soggetto alla disciplina di legge vigente a garanzia della sua effettività, tipica della fase di attività ordinaria, in quanto il permanere della discesa del patrimonio sociale al di sotto del limite legale di capitale determina proprio la cessazione dell’attività ordinaria e la necessità della liquidazione.
Tale recente opinione giurisprudenziale appare condivisibile, poiché la normativa di cui agli artt. 2447 e 2482 ter c.c. non è certamente applicabile alla società in liquidazione, posto che la stessa è alternativa al verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, n. 4, c.c.
Neppure è da ritenere applicabile alle società in liquidazione la normativa di cui agli artt. 2446 e 2482 bis, la quale ha una valenza di tutela anticipata rispetto alla disciplina centrale degli artt. 2447 e 2482-ter c.c, diretta a garantire l’effettività e l’integrità del capitale sociale, ed altresì svolge una funzione informativa nei confronti dei terzi, strumentale alla corrispondenza fra capitale nominale e capitale reale.
La suddetta funzione di informativa non deve essere confusa con quella svolta, anche durante la fase di liquidazione, dal disposto dall’art. 2250, comma 2, c.c. (il quale impone che nella corrispondenza e negli atti della società il capitale non vada indicato nel suo valore nominale ma nella misura effettivamente versata e risultante dall’ultimo bilancio), poiché quest’ultima non è in alcun modo strumentale al mantenimento della corrispondenza tra capitale reale e capitale nominale.
Verificatasi la causa di scioglimento viene meno la necessità di garantire l’effettività del capitale sociale, e quindi l’applicabilità di tutte le regole portate dal sistema al riguardo di cui agli artt. 2446-2447 e 2482-bis-2482-ter c.c.
Ne segue che se le società di capitali in liquidazione non sono tenute a ridurre il capitale sociale per perdite non sembra potersi negare l’ammissibilità per le stesse di deliberare una sua riduzione in misura inferiore alle perdite medesime.
Una volta, cioè, che si ritenga che il patrimonio netto di tali società possa mantenersi stabilmente inferiore al capitale nominale non sembra possa escludersi l’ammissibilità di un’operazione che finisca per ridurre il divario fra gli stessi.
Saremmo di fronte, quindi, ad una ipotesi di riduzione del capitale facoltativa ma “atipica”, in quanto non prevista dalla legge, la cui disciplina non può essere mutuata dal corpus normativo degli artt. 2446-2447 o 2482-bis-2482-ter c.c., perché inapplicabili alle società in liquidazione.
Tale delibera si rivela ammissibile, in conformità all’art. 2488 c.c., in quanto sia funzionale alla riduzione degli oneri della procedura di liquidazione che la citata giurisprudenza ha ritenuto espressamente poter derivare anche dalla eliminazione del collegio sindacale conseguente alla riduzione del capitale sociale, con una valutazione di meritevolezza dell’interesse perseguito con tale fattispecie che riprende l’enunciato della Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003 (§14), la quale individua nella riduzione degli oneri della procedura concorsuale uno dei possibili scopi che una trasformazione da spa in srl (in funzione dell’eliminazione del collegio sindacale) può perseguire, oneri, peraltro, la cui riduzione può derivare anche ad una srl con collegio sindacale, già in liquidazione, quale esito di una operazione di riduzione di capitale sociale a parziale copertura delle perdite.
Quanto sopra affermato non appare in contrasto con gli orientamenti H.G.7 e I.G.14, i quali trovano applicazione alle società di capitali nella loro fase di normale operatività, fase durante la quale si deve applicare il sistema di tutela dell’effettività e dell’integrità del capitale sociale, quale emergente dagli artt. 2446-2447 e 2482-bis-2482-ter c.c.