Start-up innovativa, categorie di quote e aumento di capitale
Firenze · 40 · 2014
Aumento di capitale - Aumento oneroso
Massima
Qualora la start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata deliberi un aumento di capitale, il diritto di sottoscrizione attribuito ai titolari di categorie di quote ex art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 è regolato dagli stessi principi relativi alla società per azioni.
Venuta meno la qualità di impresa start-up innovativa ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012 (per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge e, comunque, per decorso del termine quadriennale), eventuali aumenti di capitale aventi ad oggetto categorie di quote “standardizzate” non possono essere ulteriormente sottoscritti. Conseguentemente, in caso di aumento inscindibile, le sottoscrizioni perfezionate prima della cancellazione della società dalla sezione speciale del registro delle imprese perdono efficacia. Qualora sia stato deliberato un aumento scindibile restano efficaci le sottoscrizioni perfezionate anteriormente alla data di cancellazione della società dalla sezione speciale valendo quest’ultima come termine finale di esecuzione dell’aumento.
Venuta meno la qualità di impresa start-up innovativa ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012 e, dunque, cancellata la società dalla sezione speciale del registro delle imprese, in caso di successiva delibera di aumento di capitale, il diritto di sottoscrizione spettante ai soci già titolari di categorie di quote “standardizzate” ha ad oggetto partecipazioni “ordinarie”.
Motivazione
Problema
La massima affronta il tema dell’aumento di capitale a pagamento nella start-up innovativa costituita in forma di s.r.l. in presenza di categorie standardizzate di quote.
Argomentazioni
Ai sensi dell’art. 26, D.L. n. 179/2012 “l’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile”. Tale disposizione, facendo venire meno il limite della non standardizzabilità delle partecipazioni, configura una delle più rilevanti deroghe al diritto comune, consentendo all’autonomia statutaria di dare vita a “categorie di quote” e determinarne il contenuto.
Una volta iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, la società a responsabilità limitata è immune sia dal “divieto” di scomporre il rapporto in quote unitarie sia dal “divieto” di categorizzarle. L’art. 26, comma 5, D.L. n. 179/2012 inoltre autorizza, in deroga all’art. 2468, comma 1, c.c., l’offerta al pubblico di quote di imprese start-up innovative s.r.l., “anche attraverso i portali per la raccolta di capitali” di cui all’art. 30, D.L. n. 179/2012 “nei limiti previsti dalle leggi speciali”. Tale deroga fa quindi venir meno una connotazione tipica della s.r.l. e che tradizionalmente la distingue dal modello della società azionaria espressa proprio dall’art. 2468 c.c., il cui primo comma sancisce che le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Con l’obiettivo di rafforzare l’impresa start-up e facilitare il reperimento di risorse finanziarie imputabili a capitale di rischio, il D.L. n. 179/2012 consente che le quote di start-up innovative in forma di s.r.l. possano costituire oggetto di offerta al pubblico degli investitori e introduce nel D.Lgs. n. 58/1998 l’art. 50-quinquies relativo alla gestione di portali per la raccolta di capitali (“equity-based crowdfunding”). Così facendo, sia l’impresa società per azioni che la società a responsabilità limitata in forma di start-up possono reperire capitale di rischio modulando l’offerta di unità di partecipazione all’iniziativa e diversificando le prerogative attribuite dalle unità stesse (siano esse azioni o categorie standardizzate di quote).
D’altra parte la disciplina derogatoria propria della start-up innovativa s.r.l. trova bilanciamento nel carattere strutturalmente temporaneo e condizionato all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012 infatti qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, “prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, … e una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28…”. Possiamo quindi osservare, aderendo all’orientamento condiviso dalla dottrina dominante, come il sistema normativo determini una equivalenza funzionale tra categorie standardizzate di quote ed azioni con conseguente attenuazione della separazione tipologica tra il regime dell’impresa start-up in forma di s.r.l. e quello della società per azioni. Tale contiguità sistematica giustifica l’estensione in via analogica alle quote standardizzate dei limiti di diversificazione previsti per la s.p.a.; pertanto al fine di definire la disciplina applicabile alle quote standardizzate e, in particolare, stabilire la portata dell’autonomia statutaria e i “limiti imposti dalla legge” richiamati dall’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 occorre fare riferimento alla disciplina della società per azioni e identificare le norme inderogabili, settore per settore.
Così ricostruito il contesto sistematico, occorre tornare al problema dal quale abbiamo preso le mosse. In caso di aumento di capitale deliberato dalla start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, il diritto di sottoscrizione attribuito ai titolari di categorie standardizzate di quote emesse ex art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 è regolato dagli stessi principi relativi alla società per azioni. In quel contesto, come osserva la dottrina maggioritaria, la delibera di aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni delle diverse categorie in misura proporzionale alle azioni già esistenti non necessita di approvazione da parte dell’assemblea speciale dal momento che nessuna categoria subisce un pregiudizio patrimoniale. Più discusso è il caso di un aumento di capitale che non rispetti tale proporzione o che preveda l’emissione di azioni di una sola categoria così pregiudicando il profilo amministrativo di una delle categorie esistenti (la c.d. potenza di voto). In dottrina si riscontrano voci discordanti in ordine alla necessità dell’approvazione della delibera di aumento da parte dell’assemblea speciale qualora il pregiudizio alla categoria di azioni investa aspetti non direttamente patrimoniali.
Possiamo a questo punto dare risposta anche al problema della disciplina applicabile all’aspetto organizzativo dell’emissione di categorie di quote standardizzate. L’equivalenza funzionale sopra indicata e l’identità di ratio consentono di ritenere applicabile la normativa prevista per la società per azioni e, precisamente, quella dedicata alle assemblee speciali dei titolari di categorie di azioni. Come è noto, fatta salva la regola formale dell’uguaglianza di diritti attribuiti dall’azione, l’art. 2348 c.c. consente di creare “categorie di azioni fornite di diritti diversi”, attribuendo un’ampia autonomia statutaria sul fronte degli strumenti di raccolta di capitale di rischio. L’art. 2376 c.c. individua nelle assemblee speciali la sede nella quale i possessori delle azioni appartenenti ad una determinata categoria esprimono il loro dissenso o la loro approvazione impedendo o permettendo l’esecuzione della deliberazione dell’assemblea “che pregiudica i diritti” di detti azionisti.
Ne consegue che nella start-up innovativa in forma di società a responsabilità limitata, eventuali deviazioni o, per usare l’espressione cui fa ricorso il legislatore all’art. 2376 c.c., “pregiudizi” alle posizioni giuridiche dei titolari di quote standardizzate dovranno essere autorizzati dalla corrispondente assemblea speciale.
Il principio espresso dalla seconda massima riguarda l’aumento di capitale con emissione di categorie di quote standardizzate deliberato dall’impresa start-up in forma di s.r.l. il cui termine di esecuzione intervenga dopo la cancellazione della società dalla sezione speciale del registro delle imprese, ciò sul presupposto che l’aumento non sia stato integralmente sottoscritto prima della cancellazione dalla sezione speciale. In linea generale va osservato che venuta meno la formalità condizionante e presupposto della disciplina derogatoria che qualifica la start-up (l’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese), l’aumento già deliberato che preveda l’emissione di categorie di quote “standardizzate” non potrà essere ulteriormente sottoscritto.
Ciò detto, la problematica si articola diversamente a seconda che l’aumento di capitale deliberato sia scindibile o inscindibile. In quest’ultimo caso, l’intera procedura risulterà travolta sin dall’origine: una volta cancellata la società dalla sezione speciale del registro delle imprese infatti non sarà possibile sottoscrivere categorie standardizzate di quote, con la conseguenza che anche le sottoscrizioni perfezionate prima di tale data non producono effetto e i versamenti eseguiti dovranno essere restituiti.
Più articolata è l’ipotesi di aumento di capitale scindibile con emissione di categorie standardizzate di quote deliberato dalla start-up in forma di s.r.l. Nell’aumento scindibile è la delibera che consente e disciplina ex art. 2481-bis, comma 3, c.c. la possibilità della sottoscrizione parziale, nel qual caso il capitale sarà aumentato per l’importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine di esecuzione dell’aumento.
Occorre ricordare che ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012 le categorie standardizzate di quote “mantengono efficacia limitatamente” a quelle “già sottoscritte”. È il legislatore che fissa lo spartiacque per il mantenimento di efficacia delle partecipazioni “standardizzate” nella circostanza che il relativo negozio di sottoscrizione si perfezioni in costanza dei requisiti di start-up innovativa e, dunque, finché la società sia iscritta nella sezione speciale del registro imprese. Tale momento (la cancellazione dalla predetta sezione speciale) assurge dunque a termine finale di esecuzione dell’aumento di capitale che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 26, D.L. 179/2012 e 2481-bis c.c., va a sostituire quello stabilito dalla delibera di aumento.
In conclusione, ai sensi del menzionato art. 31, comma 4, laddove la sottoscrizione di categorie standardizzate di quote si perfezioni in pendenza dell’iscrizione della società nella sezione speciale del registro imprese, questa mantiene piena efficacia. Così facendo, la modifica (precisamente, l’anticipazione) del termine di esecuzione dell’aumento prodotta ex lege non va a incidere sulla posizione dei soci né determina una lesione del loro interesse.
A esito opposto dovrà pervenirsi nell’ipotesi in cui la sottoscrizione si perfezioni dopo la cancellazione dalla predetta sezione speciale, data che, come detto, assurge a “nuovo” e legale termine finale di esecuzione dell’aumento (nota 1: Potrebbe verificarsi che la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese intervenga non solo in pendenza del termine di esecuzione dell’aumento (fattispecie di cui al testo) ma anche in pendenza del termine per l’esercizio da parte del socio del diritto di sottoscrizione ex art. 2481-bis, comma 2, c.c. La soluzione alla problematica varia qualora si acceda all’orientamento per il quale la cancellazione della società dalla sezione speciale rilevi sia quale termine finale di esecuzione dell’aumento sia quale “nuovo” termine legale per l’esercizio del diritto di sottoscrizione). In entrambi i casi, una volta decorso detto termine, occorrerà procedere alle formalità pubblicitarie secondo la disciplina ordinaria, e cioè mediante iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione di avvenuta sottoscrizione prevista per la s.r.l. dall’art. 2481-bis, comma 6, c.c., e deposito del testo di statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale sottoscritto, ai sensi dell’art. 2436, comma 6, c.c. in tema di s.p.a. applicabile per rinvio alla s.r.l. Eseguita tale iscrizione “l’aumento può essere menzionato negli atti della società” (art. 2444, comma 2).
Come corollario del carattere temporaneo della possibilità di emettere quote standardizzate, deve ritenersi che in caso di aumento di capitale deliberato successivamente al venir meno della qualità di impresa start-up innovativa e, dunque, una volta intervenuta la cancellazione dalla relativa sezione speciale, il diritto di sottoscrizione spettante ai soci – già titolari di categorie di quote “standardizzate” – avrà ad oggetto partecipazioni “ordinarie”. Viene così a crearsi, nel diritto di sottoscrizione del socio titolare di categorie di quote “standardizzate”, una asimmetria o meglio una articolazione. Si tratta a ben vedere di una inevitabile conseguenza della temporaneità del regime derogatorio della start-up innovativa previsto ex lege (art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012) proprio con riguardo alla emettibilità di quote “standardizzate”. Siffatto regime legale di temporaneità consente di escludere, in caso di emissione di quote “ordinarie” successivamente alla perdita del carattere di start-up innovativa, non solo il diritto di recesso in testa al sottoscrittore di quote standardizzate ma anche un’eventuale preventiva autorizzazione da parte dei soci titolari di categorie di quote, eventualmente organizzati in forma di assemblea speciale.