Start-up innovativa e categorie di quote con esclusione dei diritti di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c.

Firenze · 41 · 2014

Azioni e quote - Categorie di quote - P.M.I.

Massima

La start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può statutariamente prevedere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012, l’emissione di categorie di quote per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476, comma 2, c.c.). In ogni caso spetta ai soci titolari di dette partecipazioni il diritto di ispezionare il libro delle decisioni dei soci, in quanto documento espressione della volontà dei soci stessi.

Ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012 – convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – le categorie di quote di cui sopra “mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte” in costanza della sussistenza dei requisiti di impresa start-up innovativa.

Motivazione

Problema

L’esigenza che sta a fondamento della massima è quella di mettere al riparo l’attività di impresa nei primi anni di vita (i quattro anni di cui all’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012) da forme di controllo sull’attività gestionale ed amministrativa tali da poter interferire sullo sviluppo dell’impresa stessa in considerazione della particolarità dell’oggetto sociale e della sua vocazione tecnologica.

Ci si domanda dunque se la start-up innovativa costituita in forma di s.r.l. possa emettere categorie di quote che non attribuiscono al titolare (socio non amministratore) il diritto di controllo ex art. 2476, comma 2 e, in caso affermativo, con quali limiti.

Argomentazioni

L’art. 2476, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 2261 c.c. per le società di persone, riconosce al socio (non amministratore) di s.r.l. penetranti poteri di informazione e di consultazione, e precisamente il “diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Tale estensione viene motivata con riferimento ad uno dei principi ispiratori della “nuova” società a responsabilità limitata e precisamente a quello della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali fra soci, contribuendo, in tal modo, alla “privatizzazione” dei controlli sull’amministrazione della società.

Le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 2476 c.c. devono essere lette nel contesto della impresa start-up innovativa in forma di s.r.l. e delle “deroghe” al diritto societario ordinario (così testualmente definite dalla rubrica dell’art. 26, D.L. n. 179/2012). Ai sensi dell’art. 26, D.L. n. 179/2012 “l’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile”. Tale disposizione facendo venire meno il limite della non standardizzabilità delle partecipazioni, configura una delle principali esenzioni dal diritto comune consentendo all’autonomia statutaria di dare vita a “categorie di quote” e determinarne il contenuto. Una volta iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, la società a responsabilità limitata è immune sia dal “divieto” di scomporre il rapporto in quote unitarie sia dal “divieto” di categorizzarle. Va altresì menzionato il comma 5 dello stesso art. 26D.L. n. 179/2012 che autorizza, in deroga all’art. 2468, comma 1, c.c., l’offerta al pubblico di quote di imprese start-up innovative s.r.l., “anche attraverso i portali per la raccolta di capitali” di cui all’art. 30 del D.L. n. 179/2012 “nei limiti previsti dalle leggi speciali”. Tale previsione fa venir meno una connotazione tipica della s.r.l. e che tradizionalmente la distingue dal modello della società azionaria, espressa proprio dall’art. 2468 c.c. il cui primo comma sancisce che le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Con l’obiettivo di rafforzare l’impresa start-up e facilitare il reperimento di risorse finanziarie imputabili a capitale di rischio, il D.L. n. 179/2012 consente che le quote di start-up innovative in forma di s.r.l. possano costituire oggetto di offerta al pubblico degli investitori e introduce nel D.Lgs. n. 58/1998 l’art. 50-quinquies relativo alla gestione di portali per la raccolta di capitali (“equity-based crowdfunding”). Così facendo, sia l’impresa società per azioni che la società a responsabilità limitata in forma di start-up possono reperire capitale di rischio modulando l’offerta di unità di partecipazione all’iniziativa e diversificando le prerogative attribuite dalle unità stesse (siano esse azioni o categorie standardizzate di quote).

D’altra parte la disciplina derogatoria propria della start up innovativa s.r.l. trova bilanciamento nel carattere strutturalmente temporaneo e condizionato all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012 infatti qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, “prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, … e una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28…”. Possiamo quindi osservare, aderendo all’orientamento condiviso dalla dottrina dominante, come il sistema normativo determini una equivalenza funzionale tra categorie standardizzate di quote ed azioni con conseguente attenuazione della separazione tipologica tra il regime dell’impresa start-up in forma di s.r.l. e quello della società per azioni. Tale contiguità sistematica giustifica l’estensione in via analogica alle quote standardizzate dei limiti di diversificazione previsti per la s.p.a.; pertanto al fine di definire la disciplina applicabile alle quote standardizzate e, in particolare, stabilire la portata dell’autonomia statutaria e i “limiti imposti dalla legge” richiamati dall’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 occorre fare riferimento alla disciplina della società per azioni e identificare le norme inderogabili, settore per settore.

Alla luce del dettato normativo e della apertura all’autonomia statutaria, le start-up innovative costituite in forma di srl possono prevedere categorie di quote per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476, comma 2, c.c.). In questo senso, lo strumento proposto risulterà particolarmente coerente con la possibilità di fare appello al pubblico risparmio mediante portali online di cui all’art. 30, D.L. n. 179/2012 (c.d. equity-based crowdfunding), i quali da un lato impongono una standardizzazione delle quote da offrire, dall’altro consentono l’ingresso in società di un’ampia platea di soci, dato il basso limite quantitativo all’investimento.

La struttura della start-up, inoltre, prevede già la soggezione a penetranti obblighi di disclosure, giustificati dai “privilegi” attribuiti ex lege, la qual cosa controbilancia una riduzione dell’accesso diretto alle informazioni da parte dei soci, soprattutto nei primi anni di vita. Ciò consente di ritenere ammissibile un intervento statutario sui diritti di informazione dei soci della start-up a prescindere dall’adesione all’orientamento, sostenuto da parte della dottrina, secondo cui le previsioni di cui all’art. 2476, comma 2, sono derogabili già nella disciplina “ordinaria” delle s.r.l. (nota 1: N. Abriani, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata”, in Studi in onore di Vincenzo Buonocore, III, Diritto commerciale, Milano, 2005, 1089 ss. e Giur. comm., 2006, I, 155 ss. Il regime di derogabilità dell’art. 2476, comma 2 c.c. viene articolato nel senso del necessario consenso unanime dei soci in ordine all’introduzione in statuto di clausole derogatorie volte a limitare o a escludere le prerogative di legge).

Una lettura combinata con la disciplina della s.p.a., ove i diritti di controllo ai sensi dell’art. 2422 c.c. si atteggiano in misura diversa e ridotta, conferma tale conclusione e, precisamente, la legittimità della deroga all’art. 2476, comma 2, c.c. per la definizione di categorie standardizzate di quote. Al contempo, conformemente all’iter interpretativo sopra detto, la disciplina della società azionaria consente di individuare i confini entro i quali l’autonomia statutaria opera nel riempire di contenuto le categorie di quote. La derogabilità dell’art. 2476, comma 2, c.c. e in generale la possibilità di escludere i diritti di informazione dei soci, infatti, incontrano il limite espresso dall’art. 2422 c.c. (Diritto d’ispezione dei libri sociali) il quale – a seguito dell’abolizione per le s.r.l. dell’obbligo di tenuta del libro soci – si declina per le s.r.l. nel diritto di ispezionare il libro delle decisioni dei soci.

Un’ultima considerazione va rivolta al profilo temporale. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012, per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’art. 26, e, pertanto, le categorie di quote fornite di diritti diversi quali quelle oggetto della presente massima “mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi”: tale momento rappresenta uno spartiacque temporale che cristallizza e “fotografa” le partecipazioni standardizzate come dotate di quei diversi diritti, propri della originaria categoria.

Norme collegate

Art. 2261Art. 2348Art. 2476Art. 31 PMIArt. 26 PMI

Massime collegate (8)