Termini di convocazione dell’assemblea per la sostituzione di singoli componenti gli organi di amministrazione e di controllo
Triveneto · H.N.5 · 9-2011
Amministrazione e rappresentanza - Nomina
Massima
L’assemblea convocata per deliberare la sostituzione di singoli componenti gli organi di amministrazione e di controllo, come ogni altra assemblea che debba procedere alla nomina di cariche sociali senza ricorrere al voto di lista, può essere convocata con avviso pubblicato almeno trenta giorni prima della riunione, anziché quaranta.
Motivazione
Nel recepire la Direttiva 2007/36/CE (Shareholders’ Right Directive), nella parte in cui disciplina la convocazione dell’assemblea, il legislatore nazionale non si è conformato alla indicazione comunitaria del termine “unico” di preavviso.
Ciò non è dipeso da una libera scelta, ma dalla necessità di adeguare il termine di convocazione di determinate assemblee a particolari esigenze.
È tuttavia riscontrabile nella normativa interna (artt. 104 e 125 bis T.U.F.) la volontà di stabilire, quantomeno in linea di principio, un unico termine “ordinario” di convocazione delle assemblee, coincidente con i trenta giorni fissati dal D.M. n. 437/1998, ormai acquisito dagli operatori, e singoli termini “eccezionali” riferiti a circoscritte fattispecie.
La deroga in diminuzione è stata, infatti, limitata alle sole delibere urgenti in conseguenza di perdite e a quelle di nomina dei liquidatori di società già in liquidazione, oltre all’ipotesi (già prevista dalla direttiva 2004/25/CE), di assemblee volte ad autorizzare operazioni difensive da Offerte Pubbliche di Acquisto e/o Scambio.
Mentre quella in aumento a quaranta giorni è stata prevista unicamente per la nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, in quanto in tale ipotesi è stato necessario tenere conto che le liste devono essere depositate almeno venticinque giorni prima dell’assemblea (artt. 147 ter, comma 1 bis e 148, comma 2, T.U.F.).
Deve quindi ritenersi sussistente nell’ordinamento delle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio, il principio in base al quale la deroga al termine di trenta giorni per la convocazione delle assemblee (termine ordinario) riveste carattere eccezionale ed è sempre volta a soddisfare un interesse meritevole di tutela.
Nel caso delle assemblee convocate per la nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, l’interesse tutelato dalla deroga in aumento a quaranta giorni del termine di convocazione è quello di consentire ai soci l’esercizio del proprio diritto di predisporre e presentare le liste.
Qualora tale interesse non ricorra, come avviene per le assemblee convocate per sostituire singoli componenti degli organi sociali cessati (nel caso ovviamente che lo statuto non disponga altrimenti), deve dunque ritenersi applicabile il termine di convocazione “ordinario” di trenta giorni.
Tale convincimento si fonda, oltre che sull’analisi sistematica della normativa di riferimento, sulla volontà del legislatore delegato espressa nella relazione al D.Lgs. n. 27/2010.
Al paragrafo 2, lettera A, di detta relazione si chiarisce infatti che è stato previsto il maggior termine “pari a quaranta giorni, nel caso di assemblea convocata per l’elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, (articolo 125 bis, comma 2, T.U.F.), al fine di consentire, ove previsto, la presentazione delle liste con sufficiente anticipo e la loro pubblicazione almeno ventuno giorni prima dell’assemblea”.
Quanto sopra affermato è anche avvalorato dalla circostanza che l’art. 125 bis T.U.F. riduce a ventuno giorni i termini per la convocazione dell’assemblea per la nomina di componenti l’organo di liquidazione, in virtù della circostanza che in tale particolare ipotesi di nomina di cariche sociale non si ricorre alle liste.