Termini di efficacia della cessazione dei consiglieri di amministrazione in seguito a rinuncia di uno o più di essi in presenza della clausola simul stabunt simul cadent
Triveneto · H.C.9 · 9-2006
Amministrazione e rappresentanza - Cessazione
Massima
Nelle società il cui statuto preveda che a seguito della cessazione di uno o più amministratori cessi l’intero consiglio, la rinuncia di uno o più amministratori nei modi che rendano applicabile detta clausola provoca la cessazione dei singoli amministratori nei seguenti termini di efficacia:
in mancanza di una ulteriore disposizione statutaria che renda applicabile il comma 5 dell’art. 2386 c.c.: gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica fino a quando il consiglio non si è ricostituito; gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente sino a quando rimanga in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione; le cessazioni per rinuncia successive sono efficaci dal momento in cui il consiglio si è ricostituito. I consiglieri rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; in presenza di una espressa disposizione dello statuto che renda applicabile il comma 5 dell’art. 2386 c.c., la cessazione di tutti gli amministratori è immediatamente efficace; l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.