Trasferimento delle partecipazioni a causa di morte e comunione

Triveneto · I.I.29 · 9-2009

Azioni e quote - Diritti particolari del socio

Massima

Al trasferimento di partecipazioni a causa di morte a favore di più soggetti (non limitato da clausole statutarie) consegue sempre uno stato di comunione, con la sola eccezione dell’ipotesi della successione testamentaria nella quale il de cuius abbia attribuito in maniera divisa la sua partecipazione ai sensi dell’art. 734 c.c. Per opporre l’eventuale successivo scioglimento della comunione alla società, al fine di esercitare individualmente i propri diritti, occorre ottenere preventivamente il deposito nel registro delle imprese dell’atto di divisione. Tale atto dovrà necessariamente rivestire una delle forme previste dall’art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 581/95 (scrittura privata autenticata ovvero atto pubblico).

Norme collegate

Art. 11 D.P.R. 1995 n. 581Art. 734Art. 2469Art. 1100

Massime collegate (4)