Trasformazione di associazioni
Triveneto · K.A.28 · 9-2008
Trasformazione - Trasformazione eterogenea
Massima
L’art. 2500-octies c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di associazioni riconosciute in società di capitali.
Si deve tuttavia ritenere legittima – ai sensi dell’art. 1322 c.c. – ogni ulteriore trasformazione di associazioni riconosciute in enti diversi dalle società di capitali, i quali ultimi possano comunque derivare dalla trasformazione di una società di capitali.
È infatti conforme ai principi dell’ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici.
Così se una associazione riconosciuta può legittimamente trasformarsi in una società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in una società di persone, sarà altresì legittimo che una associazione riconosciuta si trasformi direttamente in una società di persone.
Le facoltà di trasformazione espressamente concesse ad una associazione riconosciuta devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non riconosciuta, sempre ai sensi dell’art. 1322 c.c.
L’ordinamento ha infatti già valutato positivamente, all’art. 2500-octies c.c., la possibilità di trasformare enti privi di personalità giuridica, ovvero non soggetti ad alcuna forma di pubblicità (ad es. le comunioni di azienda e i consorzi con attività interna).
[Il principio espresso dalla massima ha trovato conferma nell’art. 42-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 2017 n. 117; n.d.r.]