Trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio

Triveneto · K.A.32 · 9-2011

Tipi societari - Società cooperative

Massima

Si ritiene legittimo che una cooperativa a mutualità prevalente, nell’ambito della medesima assemblea, deliberi dapprima la soppressione delle previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c., necessarie al mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, e, con una successiva deliberazione sottoposta alla condizione sospensiva dell’iscrizione della prima nel Registro delle Imprese, proceda alla sua trasformazione in società lucrativa o in consorzio.

In tal caso è necessaria e sufficiente, quale unico documento contabile di riferimento dell’unitaria operazione, la relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale di cui all’art. 2545 undecies c.c.

Per procedere alla trasformazione occorrerà ovviamente che dalla perizia risulti che la società sia dotata di un patrimonio attivo che, al netto delle somme da devolvere ai fondi mutualistici, sia di entità tale da coprire il capitale sociale.

Motivazione

Il divieto di trasformazione delle società cooperative in società ordinarie di cui all’art. 14 della L. 17 febbraio 1971 n. 127 – rimosso dal Legislatore della Riforma del 2003 per le sole società cooperative a mutualità non prevalente, salva la devoluzione ai sensi dell’art. 2545 undecies c.c. – ha quale ratio l’intento di prevenire il fraudolento accesso ai benefici previsti per l’esercizio di attività mutualistiche da parte di chi intenda destinarli ad altra attività lucrativa (Cass. 17 luglio 1997 n. 6349).

La ragione ispiratrice del divieto viene meno, quindi, ogni qualvolta sia garantita l’impossibilità per la società trasformanda di appropriarsi del patrimonio accumulato grazie alle agevolazioni fiscali connesse ai requisiti di prevalenza della mutualità (CNN Studio n. 5306/I del 28 ottobre 2004, est. Petrelli).

Per tale ragione si ritiene ammissibile che una società cooperativa a mutualità prevalente proceda, in un unico contesto assembleare e facendo ricorso al meccanismo condizionale delle delibere cd. “a cascata” (vedi Orientamento H.F.2., secondo cui la delibera connessa e dipendente ad altra precedente è sottoposta alla condizione di efficacia dell’iscrizione della precedente nel Registro delle Imprese) sia alla modifica delle previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c., comportante la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, che alla trasformazione della cooperativa in società lucrativa.

In tal caso, infatti, la destinazione all’attività lucrativa del patrimonio accumulato grazie alle agevolazioni previste per l’esercizio di attività mutualistiche è impedita dal duplice obbligo, di cui all’art. 2545 undecies c.c., di allegazione di una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa e di devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione del “valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società” risultante dalla trasformazione.

Peraltro in tal caso l’obbligo previsto dall’art. art. 2545 octies c.c. in capo agli amministratori di redigere un apposito bilancio straordinario (il quale deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione e notificato al Ministero delle Attività Produttive entro sessanta giorni dall’approvazione) può ritenersi superato dalla redazione della relazione dell’esperto nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 2545 undecies c.c.: poiché entrambi i suddetti documenti contabili assolvono alla medesima funzione, ovvero quella di attestare il valore effettivo del patrimonio indivisibile, da devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (vedi Orientamento K.A.35), la redazione del bilancio da parte degli amministratori può considerarsi assorbita nella redazione della relazione giurata da parte dell’ esperto designato dal tribunale in ragione della maggior garanzia di imparzialità offerta dalla seconda rispetto al primo (Maltoni, Tassinari, La trasformazione di società, Notariato e nuovo diritto societario, collana diretta da Laurini, Milano, 2005, 267; CNN Studio n. 7-2006/I del 14 gennaio 2006, est. Trimarchi G.A.M.; CNN Quesiti nn. 135/2012 e 50/2016, est. Boggiali).

A tal proposito si precisa che, se da un lato la relazione giurata dell’esperto nominato dal tribunale dev’essere necessariamente predisposta prima dell’assemblea, dall’altro la norma di cui all’art. 2545 octies c.c. non prevede che la redazione del bilancio debba essere successiva rispetto alla delibera di modifica delle clausole di prevalenza, la quale presuppone – più che esserne il presupposto – una situazione patrimoniale che consenta ai soci di rappresentarsi le conseguenze della propria scelta (CNN Studio n. 7-2006/I; Maltoni, Tassinari, La trasformazione di società, addirittura ritengono che il bilancio dovrebbe far riferimento ai risultati dell’ultimo esercizio già chiuso quale ultimo esercizio a mutualità prevalente, in quanto la soppressione delle clausole di cui all’art. 2514 c.c. produce effetti già dall’esercizio in corso al momento della delibera).

Non vi sarebbe pertanto una sostanziale differenza in ordine al momento di redazione dei suddetti documenti contabili tale da far dubitare dell’ammissibilità dell’unitaria operazione in commento (contra CNN Studio n. 5306/I).

Nemmeno l’obbligo, ai sensi dell’art. 2545 octies, comma 4 c.c., di segnalare la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente all’Amministrazione presso al quale è tenuto l’Albo delle società cooperative di cui all’art. 223 sexiesdecies disp. att. c.c. è ostativo alla suddetta operazione.

Si deve ritenere infatti che l’iscrizione al suddetto Albo costituisca una forma di pubblicità notizia, la quale, assolvendo alle funzioni desumibili dagli artt. 2512, comma 3 c.c., 223 sexiesdecies disp. att. c.c. e 15 D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220, è condizione per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e di altra natura nonché strumento di natura anagrafica e di ausilio alle funzioni di vigilanza, e che pertanto l’Ufficio del Registro delle Imprese debba eseguire le iscrizioni previste dalla legge in relazione alle società cooperative indipendentemente dall’adempimento della pubblicità nell’Albo delle società cooperative (CNN Studio n. 5306/I; CNN Studio n. 5511/I del 17 dicembre 2004, est. Petrelli; CNN Quesito n. 1212010/I, est. Boggiali).

In tale fattispecie non vi sarà mai il regresso dall’area della prevalenza a quella della non prevalenza, con l’iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità non prevalente della cooperativa trasformanda, ma la sua immediata cancellazione (art. 10, comma 3, L. 23 luglio 2009 n. 99).

Norme collegate

Art. 2545-undeciesArt. 2545-octiesArt. 2514Art. 223-sexiesdecies disp. att. c.c.Art. 1353

Massime collegate (1)