Trasformazione di società di persone in società di capitali: capitale e patrimonio

Campania · 12 · 5-2011

Trasformazione - Trasformazione progressiva

Massima

Nelle trasformazioni di società di persone in società di capitali, ferma la necessità di rispettare l’ammontare minimo fissato dalla legge, il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione non può essere superiore al valore del patrimonio netto attestato nella relazione di stima, cosicché il capitale sociale della società che si trasforma, ove maggiore, deve essere contestualmente ridotto fino all’importo di detto valore, senza che trovi all’uopo applicazione l’art. 2306 c.c.

Motivazione

Il legislatore all’art. 2500-ter, comma 2, c.c., impone che in caso di trasformazione cd. “progressiva”, ossia da società di persone in società di capitali — ma non nell’ipotesi inversa — il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione debba essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e debba risultare da relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. o, quando la società risultante dalla trasformazione sia una s.r.l., ai sensi dell’art. 2465 c.c.

Non esiste, tuttavia, l’obbligo di determinare l’ammontare del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura perfettamente coincidente alle risultanze della relazione di stima, potendo i soci decidere che di detto valore sia imputata a capitale solo la parte corrispondente al minimo legale della società trasformata, ferma la necessità di imputare a riserva la residua parte di patrimonio netto risultante dalla perizia, non potendosi procedere a rimborso del capitale ai soci se non nel rispetto della disciplina di cui all’art. 2306 c.c. Questa norma, tuttavia, trova applicazione solo quando la determinazione del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione rispetto al valore del patrimonio netto della società trasformanda risultante dalla relazione di stima rappresenti una scelta della società deliberante (rectius: un atto non dovuto). Circostanza, questa, che si realizza quando il capitale sociale della società deliberante sia inferiore al valore di perizia, ma pari al minimo legale necessario per il tipo prescelto, e non si intenda allocare a riserva l’eccedenza rispetto al minimo legale. Diversamente, l’art. 2306 c.c. non troverà applicazione quando la riduzione del capitale sociale della società trasformanda rappresenti un atto dovuto. Invero, quando il capitale sociale della società di persone trasformanda sia di ammontare superiore alle risultanze della perizia, non potendosi determinare il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione in misura maggiore a detto valore, la società sarà obbligata a deliberare contestualmente la riduzione del capitale sociale, di guisa che questo corrisponda al valore risultante dalla relazione di stima, nel rispetto, peraltro, della disciplina del minimo legale del tipo sociale di arrivo. La riduzione del capitale sociale, in questo caso, costituisce un presupposto di legittimità della trasformazione, ponendosi teleologicamente in funzione della garanzia dell’effettività dei valori patrimoniali che sorreggeranno il capitale della società risultante dalla trasformazione. Trattandosi, pertanto, di atto dovuto, per detta riduzione (rectius: rideterminazione del capitale sociale) non troverà applicazione la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale di cui all’art. 2306 c.c. e la deliberazione acquisterà efficacia immediata con l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Norme collegate

Art. 2306Art. 2343Art. 2465Art. 2500-ter

Massime collegate (4)