Trasformazione di società di persone in società di capitali con riduzione del capitale
Triveneto · K.A.2 · 9-2004
Riduzione del capitale sociale - Riduzione del capitale sociale reale e volontaria
Massima
Nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, comma 2, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale.
Norme collegate
Art. 2343Art. 2500-terArt. 2445Art. 2465Art. 2343-terArt. 2306Art. 2482