Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500-ter c.c.

Triveneto · K.A.44 · 9-2020

Recesso - Recesso da società di persone

Massima

In caso di trasformazione a maggioranza di società di persone in società di capitali ai sensi dell’art. 2500 ter c.c.:

è opportuno che tutti i soci siano preventivamente informati dell’operazione; il socio non consenziente ha diritto di recesso; pertanto lo stesso: – potrà intervenire all’atto di trasformazione, esprimere il proprio dissenso o astensione e dichiarare, seduta stante, la sua volontà di recedere dalla società, dichiarazione da riprodurre nell’atto di trasformazione; – potrà intervenire all’atto di trasformazione e limitarsi ad esprimere il proprio dissenso o astensione, riservandosi di esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2500 ter c.c. in un secondo momento con apposito atto da comunicare alla società (prima o dopo l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro delle Imprese); – potrà non intervenire all’atto di trasformazione ed esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2500 ter c.c. con apposito atto da comunicare alla società (prima o dopo l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro delle Imprese); il recesso avrà effetto, nei rapporti tra società e socio recedente, dal momento in cui lo stesso viene ricevuto dalla società; si ritiene che possano essere rimossi ex nunc gli effetti del recesso su richiesta del socio receduto accettata da tutti gli altri soci entro il termine previsto per la liquidazione.

Motivazione

L’art. 2500-ter c.c. stabilisce che «Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno agli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso».

La norma prevede, pertanto, la possibilità di trasformazione progressiva di società di persone in società di capitali a maggioranza (calcolata sulla base della partecipazione dei soci agli utili) con una norma di default, applicabile cioè in assenza di diversa disposizione dei patti sociali (che potrebbero, invece, richiedere anche per questa modifica del contratto sociale la necessità del consenso di tutti i soci, così come previsto in via generale dall’art. 2252 c.c., ovvero diverse maggioranze o maggioranze calcolate sulla base di diversi criteri, ad esempio per teste o per partecipazione al capitale). La norma, peraltro, è alquanto scarna e lascia aperte molte questioni, fra le quali anche le seguenti alle quali nell’orientamento in commento si è cercato di dare una risposta:

la prima questione riguarda le modalità di coinvolgimento dei soci nella decisione di trasformazione, posto che nelle società di persone si può prescindere, anche per l’adozione di decisioni di modifica dei patti sociali, dal metodo assembleare la seconda questione riguarda le modalità di esercizio del recesso la terza questione riguarda gli effetti del recesso la quarta questione riguarda la possibilità o meno nel caso di specie di rimuovere gli effetti del recesso.

1. È opinione largamente diffusa in dottrina che anche la decisione di trasformazione nella forma di società di capitali possa essere adottata in seno alle società di persone senza dover necessariamente ricorrere al metodo collegiale. Circostanza questa che, se non pone problemi ogni qualvolta i patti sociali richiedano il consenso unanime di tutti i soci (in conformità al principio generale in tema di modifiche al contratto sociale di cui all’art. 2252 c.c.), dà luogo a non poche difficoltà, di carattere pratico, ogni qualvolta, invece, sia sufficiente per la trasformazione il consenso solo della maggioranza dei soci. In questo caso, infatti, appare quanto mai opportuno che tutti i soci siano messi nelle condizioni di partecipare ad una decisione così rilevante per la vita della società, qual è per l’appunto la decisione di trasformazione in un altro tipo sociale (per il principio di correttezza e lealtà che deve essere sempre rispettato da tutte le parti di un contratto). Pertanto, anche se per le società di persone non trova di norma applicazione il metodo assembleare, essendo, peraltro, necessario, per la trasformazione in una società di capitali, stipulare un atto pubblico, innanzi al Notaio, al quale debbono presenziare contestualmente tutte le parti del contratto, è opportuno che tutti i soci possano poter esprimere il proprio consenso o dissenso alla trasformazione stessa. Di conseguenza è opportuno che tutti i soci siano preventivamente informati dell’operazione, con un congruo preavviso (e possibilmente con avviso da comunicare con modalità tali da comprovarne la ricezione).

Si segnala che autorevole dottrina ritiene illegittimo il comportamento della maggioranza che nel deliberare la trasformazione in oggetto non abbia previamente informato e convocato ciascuno dei soci, con la conseguenza che il diritto di recesso, una volta che sia stata adottata la delibera di trasformazione, spetterà anche al socio che non sia stato convocato; in tale caso, il comportamento illegittimo della maggioranza legittimerà il socio, a sua scelta, ad impugnare la delibera di trasformazione (nei limiti in cui la stessa non sia stata ancora iscritta al registro delle imprese, in considerazione dell’effetto sanante previsto dall’art. 2500-bis c.c.), a richiedere il risarcimento dei danni ed a esercitare il recesso. E le tre pretese spetteranno al socio cumulativamente e non in concorso tra loro alternativo.

2. Il socio che non condivide l’iniziativa della trasformazione intrapresa dalla maggioranza, debitamente informato, potrà esercitare il suo diritto di recesso con diverse modalità ed a prescindere dalla sua decisione di intervenire o meno all’atto di trasformazione. In particolare, il socio dissenziente:

potrà intervenire all’atto di trasformazione, esprimere il proprio dissenso o astensione e dichiarare, seduta stante, la sua volontà di recedere dalla società, dichiarazione da recepire nell’atto di trasformazione; in questo caso della volontà di recesso saranno messi immediatamente a conoscenza tutti gli altri soci e quindi la società, e ciò renderà superflua e non necessaria una specifica ulteriore comunicazione da parte del socio recedente; la dichiarazione del socio dissenziente recepita nell’atto notarile di trasformazione terrà, pertanto, luogo della comunicazione di recesso (atto unilaterale recettizio) che normalmente deve essere inviata alla società per l’esercizio del recesso; potrà intervenire all’atto di trasformazione e limitarsi ad esprimere il proprio dissenso o astensione, riservandosi di esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2500-ter c.c. in un secondo momento con apposito atto da comunicare alla società (prima o dopo l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro Imprese); ovviamente il socio partecipante all’atto di trasformazione dovrà far risultare dall’atto stesso il suo dissenso o la sua astensione, condizione questa indispensabile per poter esercitare il recesso di cui all’art. 2500-ter c.c. potrà non intervenire all’atto di trasformazione ed esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2500-ter c.c. con apposito atto da comunicare alla società (prima o dopo l’iscrizione dell’atto di trasformazione al Registro Imprese); il diritto di recesso spetta infatti per legge al socio che «non ha concorso alla decisione» e quindi spetta non solo al socio che abbia espresso il proprio dissenso o la propria astensione alla decisione di trasformazione ma anche al socio che non si sia affatto pronunciato non essendo intervenuto all’atto di trasformazione; ovviamente se il socio non intervenuto lascia decorrere il termine per l’esercizio del recesso (vedi in appresso sub 5.2) senza assumere alcuna iniziativa ovvero, anche prima del decorso di detto termine, manifesta, anche tacitamente, la sua volontà di aderire alla trasformazione (accettando quote o azioni della società trasformata o esercitando diritti inerenti dette azioni o quote), il diritto di recesso non potrà più essere esercitato, ed il socio non intervenuto sarà considerato, a tutti gli effetti di legge, socio anche nella società trasformata, senza soluzione di continuità.

Sotto il profilo redazionale dell’atto di trasformazione si osserva quanto segue:

nell’ipotesi di cui sub (i) già nell’atto di trasformazione si potrà dare atto dell’uscita dalla compagine sociale del socio receduto e si dovrà procedere all’eventuale riduzione del capitale sociale, secondo la disciplina propria delle società di persone (art. 2306 c.c. nel caso di s.n.c. o s.a.s.). In alternativa si potrà prevedere che alla liquidazione della quota del socio receduto si è proceduto o si procederà mediante riserve disponibili (anche create o da crearsi ad hoc mediante versamenti soci in conto capitale) e quindi mantenendo invariato il capitale nel suo importo, con sua ridistribuzione tra i soci superstiti in proporzione alle quote dagli stessi già possedute nella società di persone; nelle ipotesi di cui sub (ii) e sub (iii), invece, nell’atto di trasformazione si dovrà prevedere l’attribuzione delle quote di srl o delle azioni a tutti i soci già partecipanti alla società di persone trasformata (compresi i soci che non hanno consentito alla trasformazione) non essendo dato sapere se costoro eserciteranno il diritto di recesso loro riconosciuto dall’art. 2500-ter c.c.; successivamente, in caso di effettivo esercizio del recesso, dovrà essere adottata apposita delibera ricognitiva che dia atto del recesso e dell’eventuale riduzione del capitale a seguito dell’annullamento della quota o delle azioni del socio receduto (ferma restando la necessità di rispettare le regole sulla riduzione del capitale sociale ed sul minimo di legge previsto per la società di “arrivo”, come in appresso precisato sub 5.1), a meno che la liquidazione non avvenga con riserve disponibili, mantenendo immutato il capitale sociale nel suo importo originario da ridistribuire tra i soci superstiti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale.

3. Con riguardo agli effetti del recesso appare opportuno distinguere tra gli effetti del recesso tra le parti (che decorrono dalla ricezione della comunicazione di recesso da parte della società) e gli effetti del recesso verso i terzi (che dipendono dall’avvenuta iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese).

Si rammenta al riguardo che:

il recesso, per opinione largamente diffusa in dottrina, ha effetto dal momento in cui lo stesso viene ricevuto dalla società. Valgono, anche per il recesso ex art. 2500-ter c.c., le stesse considerazioni fatte, con riguardo ai termini di efficacia, per il recesso in seno alla s.p.a (vedi orientamento H.H.9) e per il recesso in seno alla s.r.l. (vedi orientamento I.H.5). gli effetti della dichiarazione di recesso, inoltre, non dipendono dalla liquidazione della quota: il recesso, produce i suoi effetti nei rapporti tra società e socio receduto dal momento della ricezione della comunicazione di recesso anche se la quota del socio receduto non è stata ancora liquidata; in giurisprudenza (Cass., 8 marzo 2013, n. 5836; Cass., 11 settembre 2017, n. 21036) è stato riconosciuto che il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status socii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota.

Dal punto di vista strettamente operativo, l’esigenza di dover tener distinto il piano degli effetti tra socio e società dal piano degli effetti del recesso verso i terzi, porta come conseguenza, la necessità di formalizzare, successivamente alla comunicazione del recesso, una apposita delibera ricognitiva, da iscrivere nel Registro delle Imprese in cui dare atto dell’avvenuto recesso del socio e, di conseguenza, dell’avvenuta variazione della compagine sociale nonché dell’avvenuta variazione dell’importo del capitale in caso di sua riduzione (mentre ci si limiterà a dare atto della sola variazione della compagine sociale se la liquidazione della quota del receduto avverrà con riserve disponibili senza riduzione del capitale, che dovrà essere ridistribuito tra i soci superstiti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale). Ovviamente tale delibera ricognitiva non sarà necessaria:

nel caso di esercizio del recesso contestuale all’adozione della decisione di trasformazione e recepito nell’atto di trasformazione stesso nel caso in cui il recesso venga comunicato e la liquidazione venga effettuata dopo l’iscrizione della delibera al registro Imprese mediante l’acquisto delle quote o delle azioni del socio receduto da parte degli altri soci o da parte di terzi così come consentito dall’art. 2437-quater, c.c. e dall’art. 2473 c.c. (in questo caso si procederà mediante un atto di cessione di quote o mediate la girata o la cessione delle azioni).

4. Si ritiene che possano essere rimossi gli effetti del recesso anche su richiesta del socio receduto accettata da tutti gli altri soci, sempre entro il termine previsto per la liquidazione della quota del socio receduto (ossia entro i sei mesi dalla data di efficacia del recesso). Si esclude il potere del socio che abbia già comunicato la sua volontà di recedere di revocare unilateralmente il recesso così perfezionato, imponendo agli altri soci il suo “rientro” in società. È opinione diffusa in dottrina che una volta divenuto efficace il recesso sia irrevocabile su iniziativa del solo socio che lo ha proposto. In questo senso l’orientamento I.H.10 (principio dettato in tema di s.r.l. ma applicabile anche nel caso di specie).

Ciò non esclude che attraverso un accordo approvato da tutti i soci dell’originaria società di persone (poi trasformata), la richiesta di rimozione degli effetti del recesso proposta dal socio che aveva esercitato il recesso stesso venga accolta e lo stesso venga reintegrato nella compagine sociale con attribuzione di una quota o di azioni di valore corrispondente a quella della quota già posseduta nella originaria società di persone. Tutto ciò sarà possibile sino a che non si sia proceduto alla liquidazione della quota del socio recedente, liquidazione con la quale si conclude in via definitiva, il procedimento di recesso. Comunque, la rimozione degli effetti del recesso nel caso di specie avrà effetto ex nunc, con la conseguenza che eventuali decisioni assunte dai soci nel periodo intercorrente tra la comunicazione della dichiarazione di recesso e la sua rimozione, senza il consenso del socio receduto, sono e rimarranno valide.

Più problematica è, invece, la questione della revocabilità della delibera di trasformazione e dell’applicabilità, in via analogica, anche alla fattispecie in commento della disciplina dettata per le società di capitali (che prevede che il recesso non possa essere esercitato o che, se già esercitato, sia privo di efficacia se entro il termine previsto per la liquidazione della quota del socio receduto venga revocata la delibera che ha dato luogo al recesso stesso).

Non ci sembra possano esserci ostacoli ad ammettere la possibilità della revoca della delibera di trasformazione prima della sua iscrizione al registro Imprese. Fino a che la delibera in questione non produce alcun effetto (art. 2500, comma 3, c.c.) i soci ben possono revocare la delibera presa, non procedere alla sua iscrizione nel registro imprese ed impedire in tal modo il verificarsi degli effetti della trasformazione. In questo caso, non ci sembra possano neppure esserci ostacoli ad ammettere l’applicabilità, in via analogica, della disciplina dettata per le società di capitali, con la conseguenza che una volta revocata la delibera di trasformazione (prima e senza quindi che si sia proceduto alla sua iscrizione nel registro imprese) anche il recesso dal parte del socio dissenziente non potrà più essere esercitato o se già esercitato (ad esempio con dichiarazione resa contestualmente all’adozione della delibera di trasformazione), sarà privo di efficacia.

Dubbia è, invece, la possibilità di revocare la delibera di trasformazione dopo la sua iscrizione nel registro imprese. Sembra potersi ricavare dall’ordinamento una sorta di principio di “stabilità” della trasformazione, emergente dalla disposizione dell’art. 2500-bis c.c. («Eseguita la pubblicità di cui all’articolo precedente, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata [...]»). Se l’ordinamento esclude che si possa dichiarare l’invalidità di una delibera di trasformazione una volta eseguita la sua iscrizione nel registro imprese, benché delibera nulla o annullabile, e quindi non conforme a legge, in considerazione dei gravi inconvenienti che potrebbero derivare dalla caducazione della trasformazione dopo la sua iscrizione, a maggior ragione, e per gli stessi motivi, si dovrebbe escludere la possibilità stessa di sua revoca post iscrizione.

5. La fattispecie presa in considerazione nell’orientamento in commento offre l’occasione per alcuni ulteriori spunti di riflessione in ordine alla disciplina applicabile al recesso ex 2500-ter c.c.:

5.1 – nel caso di trasformazione ex art. 2500-ter c.c. al diritto di recesso spettante al socio che non ha concorso alla decisione quale disciplina si applica? Quella della società di “partenza” (ossia della società di persone) o quella della società di “arrivo” (ossia della società di capitali)? Sul punto sono state manifestate varie opinioni:

secondo una prima opinione si applicherebbe sempre la disciplina della società di “arrivo” secondo una seconda opinione si applicherebbe sempre la disciplina della società di “partenza” secondo una terza opzione per l’individuazione della disciplina si dovrebbe fare riferimento al momento in cui è esercitato il recesso: se esercitato prima della iscrizione al registro imprese della decisione di trasformazione, fintantoché la società è ancora società di persone, troverebbe applicazione la disciplina in materia di società di persone; se esercitato dopo l’iscrizione al registro imprese della decisione di trasformazione, quando la società ha oramai assunto la veste di società di capitali, troverebbe applicazione la disciplina della società di “arrivo” (s.r.l, s.p.a. o s.a.p.a.).

In realtà sembra preferibile adottare soluzioni diverse in relazione ai diversi aspetti della disciplina del recesso e più precisamente a seconda che vengano in considerazione:

i diritti sostanziali del socio recedente e la determinazione del valore di liquidazione ovvero gli adempimenti conseguenti dell’esercizio del diritto di recesso.

Nel primo caso (diritti sostanziali del socio recedente e determinazione del valore di liquidazione) appare fondato fare riferimento, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, al momento dell’assunzione della delibera e non a quello in cui viene fatta la dichiarazione di recesso (in questo senso Cass. 12 novembre 2018, n. 28987, sez. I civile); a sostegno di tale ricostruzione si può osservare che

se così non fosse il socio potrebbe scegliere, arbitrariamente ed a suo vantaggio, tra due discipline diverse (esercitando il recesso contestualmente alla trasformazione o prima o dopo l’iscrizione al registro imprese della delibera di trasformazione); il legislatore con il diritto di recesso ha attribuito al socio il diritto di non far parte della società nella sua nuova veste e ciò neanche per un istante; nel caso di trasformazione in s.p.a. non sarebbe possibile la preventiva determinazione del valore delle azioni (ed il relativo deposito presso la sede sociale) a sensi dell’art. 2437, c. 5, c.c.

Inoltre, il legislatore con il diritto di recesso ha attribuito al socio il diritto a veder il proprio rapporto sociale (con riguardo ai propri diritti e doveri) disciplinato solo ed esclusivamente dalla disciplina (di legge e/o di statuto) che lui stesso aveva accettato nel momento in cui aveva acconsentito a partecipare alla società, esclusa invece la sua sottomissione ad una disciplina (quella della nuova società) alla cui approvazione non ha affatto concorso.

Pertanto, nel caso dell’art. 2500-ter c.c., dovrebbero trovare applicazione le disposizioni degli artt. 2289 e 2290 c.c.:

il socio receduto avrà diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della sua quota (ciò non esclude, peraltro, che, se vi è un accordo tra le parti, si possa procedere alla liquidazione del socio receduto anche mediante assegnazione di beni in natura, ovvero in forme miste, parte con beni in natura e parte in denaro); la liquidazione della quota sarà fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui ha effetto il recesso; - se vi sono operazioni in corso il socio receduto parteciperà agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime; il pagamento della quota spettante al socio receduto dovrà essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui ha effetto il recesso;

Nel secondo caso (adempimenti conseguenti dell’esercizio del diritto di recesso: ad esempio riduzione capitale o modalità di effettuazione della liquidazione) appare fondato fare, invece, riferimento, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, al momento in cui viene fatta la dichiarazione di recesso o viene eseguita la liquidazione; ad esempio se la dichiarazione di recesso e la liquidazione del socio receduto vengono fatti contestualmente alla delibera di trasformazione o comunque prima della sua iscrizione al registro imprese si dovrebbero applicare le norme della società “di partenza” (pertanto se si tratterà di una s.n.c. o di una s.a.s. per la riduzione del capitale troverà applicazione la disciplina dettata dall’art. 2306 c.c.). Se la dichiarazione di recesso e la liquidazione del socio receduto vengono, invece, fatti dopo l’iscrizione al Registro Imprese della delibera di trasformazione, si dovrebbero applicare le norme della società “di arrivo” (pertanto se si tratterà di una s.r.l. troverà applicazione la disciplina dettata dall’art. 2473 c.c. se si tratterà di una s.p.a troverà applicazione la disciplina dettata dall’art. 2437-quater c.c. ).

5.2 – Va rilevato come nella disposizione dell’art. 2500-ter c.c. manchi la previsione dei termini e delle modalità per l’esercizio del recesso, né una previsione di carattere generale in ordine a tali aspetti è rinvenibile nella disciplina dettata per le società personali.

Sul punto sono state manifestate opinioni divergenti:

da una parte vi è l’opinione di chi ritiene che in tutti i casi in cui il contratto sociale non disciplini in maniera puntuale il termine e le modalità per l’esercizio di recesso, possa trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 2437-bis, comma 1, c.c., norma dettata per le s.p.a ma che enuncerebbe un principio di carattere generale applicabile anche a società diverse dalla s.p.a. in quanto non incompatibile con la struttura di dette società. Ad esempio, con riguardo alle s.r.l. (per le quali l’art. 2473 c.c. non prevede espressamente un termine per l’esercizio del diritto di recesso) si è ritenuto che in mancanza di una previsione dell’atto costitutivo disciplinante i termini di esercizio del recesso nei casi previsti dal primo comma dell’art. 2473 c.c. è applicabile per analogia la disciplina dettata dal comma 1 dell’art. 2437-bis c.c. In questo senso l’orientamento I.H.2; pertanto ad accogliere tale opinione ogni qualvolta i patti sociali di una società di persone trasformata nulla dispongano in ordine alle modalità per l’esercizio del recesso di cui si tratta, lo stesso dovrebbe essere esercitato mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro imprese della delibera che ha disposto la trasformazione della società, e ciò in applicazione analogica della disciplina dettata dall’art. 2437-bis, comma 1, c.c.; dall’altra parte vi è l’opinione di chi esclude che possa applicarsi in via analogica, nel caso di mancata disciplina dei patti sociali, la disciplina dettata per le s.p.a. ritenendo che il socio non consenziente possa esercitare il suo diritto di recesso in ogni tempo salva la prescrizione e salvo il diritto degli altri soci di chiedere al giudice la fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. per l’esercizio del recesso. In questo senso si è pronunciata di recente anche la Cassazione (Cass. 12 novembre 2018, n. 28987, sez. I civile): «In caso di recesso del socio di s.r.l. esercitato successivamente alla trasformazione in s.p.a., in considerazione del rafforzamento della tutela del diritto al disinvestimento dei soci di minoranza, rispetto a quella della stabilità del vincolo associativo, dovuto alle nuove caratteristiche personalistiche del tipo societario della s.r.l. configurato dalla riforma del 2003, la disciplina del diritto di recesso è quella dettata per le s.r.l. dall’art. 2473, comma 2, c.c. che non prevede termini di decadenza, essendo contrario alla lettera del comma 1 della citata norma, nonché alla ratio legis e alla buona fede, assoggettare il socio dissenziente ai ridotti termini di esercizio del recesso fissati per le s.p.a. dall’art. 2437-bis c.c., da ritenersi non applicabile analogicamente per la diversità di presupposti del recesso nei due tipi societari; pertanto, in detta ipotesi, il diritto di recesso del socio va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l., prima della sua trasformazione in s.p.a., e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, quali fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti.».

Detto pronunciamento della Cassazione non appare del tutto condivisibile. Giusta la premessa, nel senso che in caso di trasformazione, al diritto di recesso spettante al socio non consenziente si applica la disciplina, in ordine ai diritti sostanziali, della società di “partenza” e non quella della società di “arrivo”. Non sembra invece sufficientemente motivata l’esclusione dell’applicabilità alle s.r.l., in mancanza di un’espressa previsione statutaria al riguardo, della disciplina dettata dall’art. 2437-bis, comma 1, c.c. in ordine alle modalità di esercizio del recesso; come detto questa norma fissa un principio di carattere generale estensibile anche a società diverse dalle s.p.a. in quanto non appare per nulla incompatibile con la struttura delle altre società. È fondamentale che vi sia un termine perentorio entro il quale dover essere esercitato il diritto di recesso, senza costringere le parti a ricorrere ad un giudice, stante la situazione di grave incertezza ed instabilità in cui si verrebbe sicuramente a trovare la società nell’attesa che il socio dissenziente decida se esercitare o meno il suo diritto di recesso. Al contrario non troveranno applicazione in via analogica tutte quelle disposizioni che appaiono invece conformate al modello s.p.a.

5.3 – È opinione largamente diffusa sia in dottrina che in giurisprudenza che la valutazione della quota del socio receduto, ai sensi dell’art. 2289 c.c., non possa essere effettuata tenendo conto dei soli valori contabili del patrimonio o peggio ancora del solo valore nominale della quota.

Lo stesso art. 2289 c.c. stabilisce che se vi sono operazioni in corso il socio receduto partecipa agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Va fatta quindi una valutazione del patrimonio della società che tenga conto anche dell’avviamento e delle prospettive reddituali della società medesima. In questo senso si è pronunciata la Cassazione (Cass., 8 ottobre 2018, n. 24769): «In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell’avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell’azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell’attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro».

Pertanto, anche nel caso di esercizio del diritto di recesso ex art. 2500ter c.c., trovando applicazione la disposizione dell’art. 2289 c.c., come sopra ipotizzato sub 5.1, ci si dovrà attenere ai criteri di valutazione del patrimonio indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza e quali sopra evidenziati.

Norme collegate

Art. 2500-terArt. 2289Art. 2285Art. 2306Art. 2437-bis

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