Trasformazione di società in perdita senza riduzione del capitale
Triveneto · I.G.10 · 9-2004
Riduzione del capitale sociale - Riduzione del capitale sociale per perdite
Massima
L’art. 2482 ter c.c. nel caso di perdita di oltre un terzo del capitale che riduca lo stesso al disotto del minimo legale, prevede al comma 1 che l’assemblea possa deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. Al comma 2, e quindi in un comma separato fa salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. Nel caso di trasformazione della società in modello associativo più semplice è pertanto possibile trasformare la società senza procedere alla previa riduzione del capitale.
Norme collegate
Art. 2447Art. 2482-terArt. 2500