Trasformazione transfrontaliera “in entrata”: esenzione dalla relazione di stima
Milano · 212 · 26-12-2024
Trasferimento sede - Dall'estero (trasformazione internazionale)
Massima
La relazione di stima del patrimonio della società estera che delibera la trasformazione transfrontaliera con adozione della legge italiana, richiesta dall’art. 13, comma 4, d.lgs. 19/2023, non è necessaria, ai sensi del successivo comma della medesima norma, quando la società trasformanda è soggetta:
(i) alle regole di formazione del capitale di cui al titolo I capo IV della direttiva (UE) 2017/1132 (artt. 44 e seguenti);
(ii) a “regole equivalenti”.
L’identificazione delle società sub (i) non pone problemi di sorta, in quanto è effettuata sulla base della elencazione contenuta nell’allegato I della citata direttiva, espressamente richiamato dall’art. 44 della medesima (si tratta, com’è noto delle società per azioni, per l’ordinamento italiano, e delle società ad esse corrispondenti, per gli altri Stati membri).
L’identificazione delle società sub (ii), invece, richiede l’esame della disciplina applicabile nel paese di provenienza della società trasformanda e la sua qualificazione in termini di “regole equivalenti”, alla luce del criterio stabilito dalla norma italiana sopra menzionata.
A tale ultimo riguardo, si deve ritenere che lo scrutinio di “equivalenza” delle norme sulla “formazione del capitale” dello Stato di provenienza abbia ad oggetto le sole regole sulla valutazione dei conferimenti diversi dal denaro e che esso sia rispettato non solo quando le norme sulla valutazione dei conferimenti diversi dal denaro corrispondano a quelle della direttiva, bensì in ogni caso in cui – analogamente a quanto avviene per le s.r.l. italiane – la legge non rimette alla discrezionalità della società e dei soci la valutazione di tali conferimenti, richiedendo invece la stima di un terzo indipendente o l’utilizzo di parametri oggettivi.
Motivazione
1. L’art. 13, comma 3, d.lgs. 19/2023, prevede che, in caso di trasformazione transfrontaliera di una società estera in una società di capitali italiana, il valore del patrimonio della società trasformanda, sulla cui base viene determinato il capitale sociale post trasformazione, sia oggetto di una relazione di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. (ove si adotti il tipo di s.p.a. o di s.a.p.a.) o dell’art. 2465 c.c. (ove si adotti il tipo di s.r.l.). Tuttavia, il successivo comma 4 dispone che “Il comma 3 non si applica quando è sottoposta a trasformazione in società italiana una società di altro Stato membro soggetta alle regole di formazione del capitale di cui al titolo I capo IV della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, o a regole equivalenti”.
La norma risolve in questo modo un problema già emerso sia nella prassi sia nella letteratura giuridica, con soluzioni tutto sommato analoghe, facendo riferimento alla circostanza che la società trasformanda fosse già assoggettata nel paese di origine alle norme sulla formazione del capitale sociale o comunque alla disciplina della rappresentazione contabile del patrimonio sociale derivante dalla (originaria) IV Direttiva CEE in tema di bilancio di esercizio.
La scelta del legislatore del 2023 si focalizza invero sulle sole norme riguardanti la formazione del capitale sociale, ora contenute nel titolo I capo IV della direttiva (UE) 2017/1132 (originariamente facenti parte della Seconda Direttiva CEE), forse sulla implicita – ma non scontata – assunzione che le medesime società siano assoggettate, dopo la costituzione, anche alle norme in tema di bilancio di esercizio. Avrebbe altrimenti poco senso equiparare la valorizzazione attuale del patrimonio sociale, in mancanza di una rappresentazione contabile basata su norme “equivalenti”, per il solo fatto che all’origine il capitale sociale si sia formato in modo “valoristicamente” affidabile anche in caso di conferimenti in natura, sulla base di una relazione di stima indipendente e professionale. A parte tale considerazione, la norma è chiarissima nel rendere non necessaria la relazione di stima del patrimonio sociale per il semplice fatto che la società estera sia assoggettata alle norme sui conferimenti di cui al titolo I capo IV della direttiva (UE) 2017/1132. In via automatica, pertanto, la relazione viene omessa per tutte le società contenute nell’allegato I della citata direttiva (come richiamato dall’art. 44 della medesima), ossia per tutte le società corrispondenti alle nostre s.p.a. È invece richiesto un giudizio di “equivalenza” – delle norme sulla “formazione del capitale” cui sono assoggettate le società estere diverse dalle società dell’allegato I della direttiva (UE) 2017/1132 – al fine di esentare anche queste dall’obbligo di redigere una relazione di stima, la quale attesti, analogamente a quanto avviene in sede di conferimenti diversi dal denaro, che il valore del patrimonio sociale è almeno pari all’ammontare del capitale sociale determinato per la società che assume il tipo di s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l. (arg. ex artt. 2343 c.c. e 2465 c.c.).
2. La massima si sofferma quindi su due aspetti di tale giudizio di “equivalenza”: (i) il perimetro oggettivo delle “regole sulla formazione del capitale” da prendere in considerazione ai fini della equivalenza con le regole dettate dalla Direttiva 2017/1132; (ii) il criterio con cui effettuare il giudizio di “equivalenza” di tali norme (quelle applicabili alla società estera, nel suo paese di origine, e quelle che la direttiva impone a tutti gli Stati membri per i conferimenti in s.p.a. et similia). (i) Quanto al primo aspetto, si ritiene che assumano rilievo le sole norme aventi ad oggetto i conferimenti diversi dal denaro – c.d. conferimenti in natura e di crediti – mentre non debbano essere prese in considerazione le regole (applicabili alla società estera nel suo paese di origine) riguardanti i tempi e le modalità dei conferimenti in denaro. Il che si giustifica anzitutto sulla circostanza che i tempi e le modalità di esecuzione dei conferimenti in denaro incidono essenzialmente sulla fase genetica della società (o sulla successiva formazione di ulteriore capitale), ma non paiono suscettibili di riflettersi in modo rilevante sul “valore” del patrimonio sociale della società al momento in cui essa si deve trasformare, adottando il tipo di una società di capitali italiana. Si consideri inoltre che, quale che fosse l’ammontare del conferimento in denaro eseguito o semplicemente promesso al momento della costituzione, esso non può che trovare fedele rappresentazione contabile nel bilancio della società trasformanda, il cui patrimonio netto costituisce il limite quantitativo massimo per la determinazione del capitale sociale della società trasferita in Italia. Il denaro già versato a titolo di conferimento dai soci nelle casse sociali non può che essere stato iscritto in bilancio secondo il suo valore “numerario”. E parimenti anche il credito che la società ha acquisito a fronte di conferimenti promessi, ma non eseguiti, non può che risultare dal bilancio della società trasformanda in misura pari al suo ammontare nominale. Restano dunque solo le regole sulla formazione del capitale sociale a fronte di conferimenti diversi dal denaro: solo per queste infatti sussiste la possibilità di una sopravvalutazione ad opera dei soci al momento del conferimento, con il rischio che il bilancio (qualora i beni o crediti conferiti fossero ancora nel patrimonio della società al momento della trasformazione) rappresenti valori eccedenti il valore “effettivo”, consentendo dunque la determinazione di un capitale inziale della società di capitali italiana di ammontare superiore al valore del suo patrimonio. Rischio che, appunto, verrebbe scongiurato dalla necessità di redigere una apposita relazione di stima ai sensi dell’art. 2343 o 2465 c.c. (ii) Quanto al secondo aspetto, si sostiene nella massima che la locuzione “regole equivalenti” non debba essere intesa come “regole uguali”. Non è cioè necessario che la legge nazionale del Paese di origine della società trasformanda estenda anche a quest’ultima le stesse regole derivanti dall’attuazione della direttiva europea. È invero sufficiente che la disciplina dei conferimenti in natura applicabile alla società che deve adottare il tipo di una società di capitali italiana sia volta al raggiungimento del medesimo risultato di sottrarre alla discrezionalità dei soci la valutazione dei loro conferimenti in natura, rimettendola bensì ad un soggetto terzo, indipendente e professionale, ovvero a parametri oggettivi, riferibili alla tipologia dei beni oggetto del conferimento. Milita in tal senso l’inequivocabile tenore letterale della norma: “equivalente” evoca proprio la caratteristica di una cosa che, pur essendo diversa, ha il medesimo valore. Il che val quanto dire, riferendosi a una regola, che deve trattarsi di una regola che, pur differente, ottiene un risultato di uguale valore. Ancor più decisivo, poi, è l’argomento sistematico. Siamo infatti di fronte al medesimo schema che il legislatore applica, sul piano interno, al rapporto tra s.r.l. e s.p.a. Si consideri infatti che le s.r.l. non sono assoggettate alle medesime regole dettate per le s.p.a. in tema di formazione del capitale e di conferimenti in natura in particolare, posto che gli art. 2343 e seguenti c.c. sono conformi alle prescrizioni del titolo I capo IV della direttiva (UE) 2017/1132, mentre l’art. 2465 c.c., applicabile alle s.r.l., è volto a conseguire il medesimo obiettivo, ma non riproduce tutti i precetti della disciplina delle s.p.a. Eppure, ciò nonostante, l’art. 2500-ter, comma 2, c.c. (norma ad immagine e somiglianza della quale è tratto proprio il comma 3 dell’art. 13 d.lgs. 19/2023) richiede la relazione di stima solo per la trasformazione di società di persone in società di capitali, ma non per la trasformazione di s.r.l. in s.p.a. (con ciò reputandosi apparentemente assolto, da parte del legislatore italiano, l’obbligo imposto dall’art. 54 della direttiva 2017/1132, a mente del quale “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché almeno garanzie identiche a quelle previste dagli articoli da 3 a 6 e da 45 a 53 siano richieste in caso di trasformazione di una società di diverso tipo in società per azioni”). Sul piano funzionale, si consideri del resto che lo stesso legislatore europeo ha considerato “sostituibile” la disciplina originariamente imposta per tutti i conferimenti diversi dal denaro in s.p.a., modificando a inizio secolo l’originaria Seconda Direttiva CEE, mediante l’introduzione c.d. regime “alternativo” della valutazione dei conferimenti in natura, attualmente contenuto negli artt. 50 e 51 della direttiva UE 2017/1132. Il che fornisce una conferma che ciò che maggiormente rileva è la sottrazione della valutazione dei conferimenti diversi dal denaro alla discrezionalità dei soci, tanto nella disciplina propria delle s.p.a. (e delle altre società dell’allegato I della Direttiva), quanto a maggior ragione per le altre società che devono adottare il tipo di s.r.l. o s.p.a., per le quali è sufficiente che le regole di formazione del capitale siano appunto “equivalenti”.
3. Con finalità meramente ricognitive ed esemplificative, si può ritenere superato il giudizio di equivalenza delle norme sulla formazione del capitale applicabili ai seguenti tipi di società, non comprese nell’allegato I della Direttiva UE 2017/1132: (i) société à responsabilité limitée (assoggettata al diritto del Belgio); (ii) société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée (assoggettata al diritto della Francia); (iii) sociedade por quotas de responsabilidade limitada (assoggettata al diritto del Portogallo). Si tratta ovviamente di una valutazione effettuata sulla base della disciplina vigente in tali Paesi al momento di redazione della massima (e non soggetta a continuo aggiornamento), con una valenza di sommaria e non vincolante ricognizione dell’attuale panorama normativo. Al medesimo esito – di valutazione positiva del requisito della equivalenza delle regole sulla formazione del capitale – si giunge del resto nei riguardi dei tipi sociali corrispondenti alle società in accomandita per azioni del diritto italiano, le quali, pur non essendo espressamente menzionatenell’allegato I della Direttiva UE 2017/1132, sono di norma assoggettate nei singoli paesi membri alla medesima disciplina delle società per azioni. Sul piano della pratica applicazione della norma, inoltre, può risultare opportuno osservare che l’esenzione dalla relazione di stima ricorre altresì allorché una società straniera, appartenente a un tipo non compreso nell’allegato I della Direttiva UE 2017/1132 deliberi – anche immediatamente prima della trasformazione transfrontaliera in una società di capitali italiana – la trasformazione, secondo le regole del paese di origine, nel tipo sociale compreso nell’allegato I della Direttiva UE 2017/1132 (ossia la locale società anonima o società per azioni). In tal caso, infatti, assume rilievo, ai fini dell’art. 13 d.lgs. 19/2013, esclusivamente il tipo sociale che la società trasformanda presenta nel momento in cui delibera il trasferimento in Italia con adozione di uno dei tipi di società di capitali italiane. In tutti i casi in cui non sussista alcuna causa di esenzione dall’obbligo della relazione di stima, infine, si pone il problema di dare pratica attuazione alla prescrizione dell’art. 13 d.lgs. 19/2013, con riferimento a una società che – nel momento in cui deve essere redatta la stima – è ancora una società estera a tutti gli effetti. Tenuto conto che la norma italiana fa espresso riferimento agli artt. 2343, 2343-ter e 2465 c.c., non pare possibile esimersi dall’applicazione integrale di tali disposizioni. Pertanto, ove trovi applicazione l’art. 2343 c.c. (e non l’art. 2343-ter, c.c.), si deve ritenere necessaria la nomina dell’esperto mediante decreto del Tribunale delle imprese italiano (della circoscrizione ove la trasformanda società intende trasferire la propria sede); ove invece trovi applicazione l’art. 2465 c.c., si deve ritenere necessaria la nomina di un “revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro” ai sensi della legge italiana. Lo stesso dicasi per i requisiti formali della relazione di stima, la quale deve essere “giurata”, nell’uno come nell’altro caso (ex artt. 2343 e 2465 c.c.), ma non nel caso di applicazione dell’art. 2343-ter c.c. Il tutto, peraltro, non senza difficoltà applicative, derivanti dall’ovvia circostanza che il patrimonio della società trasformanda è costituito da beni e rapporti giuridici plausibilmente assoggettati alle leggi di uno Stato estero ed è contabilmente rappresentato in scritture contabili redatte all’estero.
Note Bibliografiche
Si rinvia alla nota bibliografica della Massima di Milano n. 210.