Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale
Triveneto · H.L.1 · 9-2007
Altre forme di partecipazione - Versamenti dei soci
Massima
I versamenti effettuati dai soci a favore della società senza alcun diritto di rimborso, denominati nella prassi “versamenti in conto capitale”, sono definitivamente acquisiti a patrimonio sociale fin dal momento della loro esecuzione ed integrano una riserva disponibile.
Da tale momento cessa ogni rapporto/collegamento tra il socio versante e la somma versata.
Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate sia per ripianare le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale sociale, mentre in nessun caso possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento.
L’aumento gratuito di capitale mediante l’utilizzo delle riserve costituite con i “versamenti in conto capitale”, secondo il principio di legge, dovrà essere attribuito a tutti i soci in proporzione alle azioni da ciascuno detenute, prescindendo dalla circostanza che i versamenti utilizzati siano stati effettuati solo da alcuni soci, ovvero siano stati effettuati dai soci in misura non proporzionale rispetto alle azioni da ciascuno detenute (salvo diversa unanime decisione dei soci - vedi orientamento H.G.20).
I versamenti senza diritto di rimborso presuppongono necessariamente per il loro perfezionamento un accordo avente natura contrattuale tra i soci versanti e la società. Tale contratto può essere perfezionato anche verbalmente o per fatti concludenti.
Non è richiesta per il perfezionamento dell’accordo una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare i “versamenti in conto capitale”, ovvero accetti quelli già prestati, essendo tale materia di competenza dell’organo amministrativo.
Commento SNV
Per Busi (S.p.A.-S.r.l. operazioni sul capitale, 68), il negozio intervenuto tra i soci versanti e la società è di carattere gratuito atipico ex art. 1322, co.2, e 1333 c.c. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalla massima del Triveneto, tale negozio necessiterebbe ai fini della sua efficacia di una formale deliberazione dell’assemblea che renda definitiva l’acquisizione delle somme in capo alla società.