Versamento dei decimi in sede di costituzione

Triveneto · M.A.19 · 9-2005

Conferimenti - Conferimenti in denaro

Massima

In sede di costituzione di società cooperative è esclusa la necessità del versamento presso una banca da parte dei soci di almeno il 25% dei conferimenti in denaro.

Motivazione

Con l’entrata in vigore della riforma parte della dottrina ha ritenuto applicabile alle cooperative la norma che impone il preventivo versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro, sulla base di alcune argomentazioni testuali.

In particolare, l’obbligo del preventivo versamento deriverebbe dal disposto dell’art. 2519 c.c., per il suo generico richiamo alle disposizioni sulle società di capitali, dal comma 1 dell’art. 2523 c.c., che in forza di una serie di richiami a cascata porterebbe all’applicazione anche dell’art. 2342 c.c., e dal comma 5 dell’art. 223-duodecies disp. att. c.c., nella parte in cui rinvia all’art. 2331, comma 4, c.c.

L’esposta opinione non sembra però condivisibile.

Con riguardo all’art. 2519 c.c. si può agevolmente osservare come il richiamo alle disposizioni sulle società per azioni o a responsabilità limitata avvenga in maniera residuale e nei limiti di compatibilità con la specifica disciplina delle cooperative.

La norma sul punto non sembra innovare rispetto alla disposizione precedente, che anzi in maniera più specifica, richiamava, sempre quale disciplina residuale, la normativa sui conferimenti delle società per azioni.

Anche l’argomento tratto dall’art. 2523 c.c. non sembra convincente. Infatti questo articolo, che sul punto richiama l’art. 2330 c.c., che a sua volta rinvia all’art. 2329 c.c, e tale ultimo all’art. 2342 c.c., risulta del tutto conforme al precedente art. 2519 c.c., che disciplinava il deposito dell’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese delle società cooperative.

Maggiore attenzione merita, invece, il comma 5 dell’art. 223-duodecies disp. att. c.c. il quale, in ipotesi di iscrizione di società cooperativa nel registro delle imprese successiva al 1.12004, stabilisce che, in presenza di difformità con la disciplina della riforma, si applica l’art. 2331, comma 4, c.c.

In proposito è stato sostenuto che l’applicazione alle cooperative di tale ultima norma, che prevede tra l’altro la restituzione del 25% depositato presso un istituto di credito, presuppone necessariamente l’estensione alle cooperative dell’obbligo del versamento del 25% dei conferimenti in denaro.

La norma, che effettivamente innova sul punto, non sembra peraltro sufficiente ad imporre il suddetto obbligo di deposito anche per le cooperative.

Si deve infatti precisare che l’art. 223-duodecies disp. att. c.c. detta disposizioni relative ai termini e alle modalità di adeguamento delle cooperative (già esistenti o di nuova costituzione) alla disciplina della riforma ed alle conseguenze dell’eventuale mancato adeguamento alla disciplina stessa.

In questa prospettiva il comma 5 prescrive che dopo il 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese cooperative non conformi alla normativa dettata dalla riforma: in tal caso, continua la norma, si applica “l’art. 2331, quarto comma, del codice civile”.

Appare evidente che il richiamo al comma in parola è stato effettuato per stabilire gli effetti della mancata iscrizione e che il prodursi o meno di tali effetti dipende in concreto dall’eventuale sussistenza dei loro presupposti anche nelle società cooperative. Un esame più approfondito del rinvio suddetto deve partire dalla disamina dell’art. 2331, comma 4, c.c., il quale stabilisce, in via particolare, la possibilità di chiedere la restituzione del versamento del 25% dei conferimenti in denaro, ma contestualmente detta una disposizione più generale, che si pone rispetto alla prima in rapporto di genere a specie, con cui prevede la definitiva inefficacia dell’atto costitutivo se non iscritto nel termine di 90 giorni dalla sua stipulazione.

Consegue che, mentre il dettato più generale deve ritenersi senz’altro applicabile alle cooperative iscritte dopo il 1° gennaio 2004, l’estensione alle cooperative della norma più specifica, relativa alla possibilità di chiedere la restituzione del versamento del 25% dei conferimenti in denaro, dev’essere verificata in base all’obbligatorietà o meno di tale versamento.

Dal punto di vista metodologico, cioè, i termini del problema debbono essere invertiti: non può essere il richiamo all’art. 2331, comma 4, c.c. a rendere obbligatorio anche per le cooperative il versamento presso un istituto di credito del 25% dei conferimenti in denaro, ma deve essere l’eventuale obbligatorietà del suddetto versamento a rendere il richiamo dell’art. 2331, comma 4, c.c. operante anche nella parte in cui prevede la restituzione del versamento del 25% dei conferimenti in denaro.

Va quindi verificata autonomamente la necessità del versamento del 25% dei conferimenti in denaro nelle cooperative alla luce del nuovo sistema introdotto con la riforma.

Le argomentazioni che avevano indotto la prevalente dottrina e la giurisprudenza pressoché unanime ad escludere la necessità del versamento dei decimi nelle società cooperative prima della riforma, possono essere ripetute anche oggi per escludere tale necessità nelle cooperative di nuova costituzione.

In particolare, l’art. 2531 c.c. (che sostanzialmente riproduce il testo del precedente articolo 2524 c.c.), prevedendo l’esclusione del socio per il mancato pagamento “in tutto o in parte” delle quote o azioni sottoscritte, presuppone necessariamente la possibilità che le stesse siano sottoscritte senza alcun parziale versamento delle medesime.

Inoltre, l’ultimo comma dell’art. 2525 c.c. (che sostanzialmente riproduce il testo del precedente art. 2521, ultimo comma, c.c.), espressamente escludendo nelle azioni di cooperative l’indicazione dell’ammontare del capitale e dei versamenti effettuati, sembra confermare il minor rilievo attribuito in generale al capitale sociale nelle cooperative ed in particolare alla norma che ne prescrive l’obbligo del versamento del 25% presso un istituto di credito.

Infine, sembrano ancora oggi integralmente riproducibili le motivazioni relative all’incongruenza di un eventuale obbligo di versamento parziale in società ove non è previsto un capitale minimo e all’inutilità pratica di imporre un versamento minimo in una società dove il capitale sociale potrebbe essere integralmente assorbito dalle spese di costituzione.

Norme collegate

Art. 223-duodecies disp. att. c.c.Art. 2342Art. 2531Art. 2519Art. 2331Art. 2523Art. 2525Art. 2521

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