Voto per corrispondenza e metodo assembleare
Triveneto · I.B.10 · 9-2004
Assemblea e decisioni dei soci - Intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione
Massima
Nell’ipotesi in cui sia obbligatorio il metodo assembleare per le decisioni dei soci non si ritiene legittimo prevedere statutariamente la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, in quanto l’applicazione analogica del comma 4 dell’art. 2370, c.c., è impedita dalla costruzione alternativa operata dall’art. 2479, commi 3 e 4, c.c., tra il consenso espresso per iscritto e il consenso espresso in assemblea.
È invece possibile prevedere statutariamente che le assemblee si tengano con mezzi di telecomunicazione in analogia con la disciplina dettata in materia per le s.p.a.
Norme collegate
Art. 2370Art. 106 D.L. 2020 n. 18Art. 2479