Articolo 20 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Convocazione dell'assemblea delle associazioni

Dispositivo

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [8].

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 664/2023

In ambito di associazioni non riconosciute, trova applicazione l'art. 1720 c.c. che obbliga l'ente a rimborsare all'amministratore le spese anticipate nel suo interesse, nei soli limiti in cui detto organo provi di averle sostenute, non semplicemente in occasione, ma a causa dell'espletamento del proprio incarico e nell'adempimento degli obblighi a questo connessi, senza che l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea o il contegno tenuto da eventuali organi di controllo possa valere ad escludere una sua eventuale responsabilità.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 664 del 12 gennaio 2023)

2Cass. civ. n. 12528/2018

La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenza da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio che ha inizio (secondo la normativa applicabile "ratione temporis" antecedente il d.P.R. n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO)(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12528 del 21 maggio 2018)