Articolo 21 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Deliberazioni dell'assemblea

Dispositivo

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [18], [22] gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [16].

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio [31] ss.] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [11].

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 3575/2024

L'impossibilità per l'associato di partecipare ai lavori assembleari non costituisce tacita accettazione o rinuncia a contrastare gli effetti delle modifiche statutarie.–In sede di approvazione del regolamento di un'associazione non riconosciuta che comporta una modificazione del suo statuto, il mancato rispetto dei quorum previsti dall'art. 21, comma 2, c.c. costituisce motivo di invalidità dell'atto, senza che la mera pubblicazione del suddetto regolamento sul sito web dell'associazione possa ritenersi idonea a consentire la partecipazione e l'accoglimento della proposta da parte degli aventi diritto.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3575 del 8 febbraio 2024)

2Cass. civ. n. 13774/2014

Le deliberazioni dell'assemblea di un'associazione riconosciuta, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, né possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della singola deliberazione, sicché esse possono valere anche come ratifica di un atto posto in essere da un soggetto privo di potere rappresentativo. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 02/07/2008)(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13774 del 17 giugno 2014)

3Cass. civ. n. 1408/1993

Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21, terzo comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1408 del 4 febbraio 1993)

4Cass. civ. n. 432/1990

La validità della deliberazione dell'assemblea di un'associazione deve essere riscontrata con riferimento alla legge del tempo in cui viene adottata. Pertanto, nel caso di deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione ad altri del suo patrimonio, che sia stata resa, nel vigore del vecchio codice di commercio, con la maggioranza prescritta dallo statuto, la sopravvenuta entrata in vigore dell'attuale codice civile non può spiegare effetti invalidanti, in relazione alla non corrispondenza di detta maggioranza con quella imposta dall'art. 21, terzo comma, c.c. (tre quarti degli associati), senza che rilevi la circostanza che l'indicata devoluzione patrimoniale abbia avuto attuazione con atti posti in essere nella vigenza del nuovo codice (e restando altresì ininfluenti, sulla validità della delibera, le questioni circa inefficacia di tale devoluzione, in quanto disposta in favore di ente non ancora riconosciuto dall'autorita governativa).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 432 del 25 gennaio 1990)

5Cass. civ. n. 1756/1976

È giuridicamente inesistente l'organo collegiale di amministrazione di persone giuridiche (e giuridicamente inesistenti sono le sue deliberazioni) allorché la composizione di esso non sia conforme per il numero dei membri alle prescrizioni legislative e statutarie, per non essere stata detta composizione integrata (dagli amministratori rimasti in carica) con i membri mancanti, dovendo detto organo rimanere ininterrottamente costituito secondo la sua originaria struttura collegiale; di conseguenza gli atti e contratti posti in essere dal rappresentante dell'ente in esecuzione di una deliberazione inesistente in quanto adottata dall'organo collegiale illegalmente costituito sono radicalmente nulli, non convalidabili né ratificabili e insuscettibili di produrre effetti nei confronti delle parti contraenti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1756 del 18 maggio 1976)