Articolo 22 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Dispositivo
Le azioni di responsabilità (1) contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea [21] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Note
(1) Altra competenza assembleare è l'azione di responsabilità nei confronti di chi tra i soci abbia violato obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto; parimenti alla eventuale rinuncia alla stessa, una volta deliberata dall'assemblea deve essere esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.