Articolo 24 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Recesso ed esclusione degli associati

Dispositivo

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima [2285].

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione [2286].

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione [37].

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 3575/2024

L'esclusione degli associati nelle associazioni non riconosciute è regolata dall'art. 24 c.c., dettato per le associazioni riconosciute, ma applicabile anche a quelle prive di tale requisito formale. Ne deriva che l'esclusione può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere prevista nello statuto dell'associazione.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3575 del 8 febbraio 2024)

2Cass. civ. n. 2117/2024

Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi - ai sensi dell'art.24, comma 3, c.c. - é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo; in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione di un associato cui erano stati contestati comportamenti contrari agli scopi previsti dallo statuto dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed al tempo stesso gravemente lesivi dell'immagine dell'Arma, riconducibili a contrasti circa l'uso dell'alta uniforme che avevano finito per coinvolgere le autorità consolari italiane all'estero).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 2117 del 22 gennaio 2024) Cons. Stato n. 711/2024È infondata la domanda - e prima ancora la richiesta inoltrata in via amministrativa - di rimborso delle quote associative trattenute in favore dell'Ente circoli della Marina militare ad un sottufficiale in servizio, che riveste la qualifica di socio ordinario dei detti circoli. E ciò sia secondo l'esegesi che riconduce la contribuzione in questione allo schema del versamento di quote in favore di associazioni di natura privatistiche costituite dai circoli e dall'ente deputato ad amministrarli, atteso che la previsione di cui all'art. 24, quarto comma, cod. civ., detta il principio della irripetibilità delle quote sociali versate in costanza del rapporto associativo; sia nella prospettiva pubblicistica di contribuzione imposta in favore di ente funzionale allo svolgimento dei compiti di “assistenza e benessere” ricompresi nel complessivo trattamento che il codice dell'ordinamento militare riserva agli appartenenti di quell'Amministrazione, risultando in quest'ultima ricostruzione soddisfatto il principio di riserva di legge, di natura relativa, dettato dall'art. 23 Cost. rispetto alle prestazioni patrimoniali imposte.(Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 711 del 22 gennaio 2024)

3Cass. civ. n. 29655/2023

Il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la delibera di esclusione di un associato - ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente per la legittimità della stessa, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al suo contenuto, perché l'associato è chiamato ad apprestare le proprie difese in relazione alle ragioni espresse nella delibera notificatagli.–Nel giudizio di impugnazione della delibera di esclusione di un associato l'accertamento del giudice della legittimità sostanziale di tale esclusione, cioè della sussistenza delle condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato, ha ad oggetto soltanto le ragioni esplicitate nella delibera stessa, e non anche circostanze estranee al suo contenuto, perché è in base a tali ragioni che l'associato, tramite la notifica della delibera, è messo in grado di predisporre la sua difesa.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 29655 del 25 ottobre 2023)

4Cass. civ. n. 25319/2021

Ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 25319 del 20 settembre 2021)

5Cass. civ. n. 22605/2021

La validità di una delibera di esclusione dell'associato da una associazione, non presuppone necessariamente la preventiva contestazione dell'addebito all'associato, atteso che essa non è prevista da alcuna disposizione di legge (né, nella specie, dello statuto) e che la fase conteziosa non ha carattere preventivo, ma segue in sede di opposizione; né, ai fini del decorso del termine per proporre l'opposizione medesima, è necessaria la comunicazione di addebiti rigorosamente enunciati, dovendo l'esigenza di specificità della contestazione ritenersi soddisfatta allorquando le indicazioni fornite consentano di individuare le ragioni dell'esclusione, così da porre l'associato in condizione di predisporre la difesa.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 22605 del 10 agosto 2021)

6Cass. civ. n. 22986/2019

La norma dettata dall'art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto contraddittoria e perciò meramente apparente la decisione della corte di merito, che aveva annullato la delibera di esclusione dell'associato a causa della genericità delle contestazioni mossegli, pur riportando che esse consistevano, tra l'altro, nell'aver amministrato, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, con contrarietà all'interesse generale, omettendo di fornire chiarimenti sulla tenuta dei conti, e nell'aver trascurato, malgrado i richiami del Presidente, i propri doveri di procuratore dell'associazione, non fornendo alcuna relazione scritta in ordine all'attività svolta, trattandosi di contestazioni da qualificarsi come specifiche e sostanzialmente corrispondenti alle cause di esclusione previste dallo statuto dell'associazione).–In tema di associazioni, la norma dettata dall'art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22986 del 16 settembre 2019)

7Cass. civ. n. 9568/2017

I consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione; ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale ed il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione "propter rem", senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 c.c. in materia di associazioni.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9568 del 13 aprile 2017)

8Cass. civ. n. 15784/2016

In materia di associazioni riconosciute, l'associato illegittimamente escluso può conseguire il risarcimento del danno da fatto illecito a condizione di dimostrare che il comportamento degli organi associativi sia stato improntato a dolo o colpa, potendosi ipotizzare quest'ultima, in relazione alle circostanze del caso concreto con apprezzamento riservato al giudice di merito, allorché il provvedimento di esclusione adottato in assenza di gravi motivi si ponga in contrasto con i principi di correttezza, di parità di trattamento ed uguaglianza dei soci, di rispetto della loro dignità e della libertà di associazione, che devono improntare la vita dell'associazione e l'operato dei suoi organi, secondo la Costituzione e le leggi dello Stato, nonché secondo le regole interne date dagli associati medesimi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15784 del 29 luglio 2016)

9Cass. civ. n. 18186/2004

La norma dettata dall'art. 24 c.c. — secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi — è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18186 del 9 settembre 2004)

10Cass. civ. n. 17907/2004

La norma dettata dall'art. 24 c.c., nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi, e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria, implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, la gravità dei motivi, che possono giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa; di tal che, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione; quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamentepost factumil vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalita del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro. (Principio espresso in fattispecie nella quale la delibera di espulsione era stata adottata a carico di un associato che, nel corso di un'assemblea, aveva pronunciato espressioni ritenute gravemente lesive del prestigio degli organi dell'associazione; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, la quale aveva annullato il provvedimento di espulsione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17907 del 4 settembre 2004)

11Cass. civ. n. 6554/2001

Nelle associazioni non riconosciute, le modalità di recesso dell'associato non corrispondono necessariamente alla disciplina dettata al riguardo, per le associazioni riconosciute dall'art. 24 c.c., trattandosi di norma derogabile dalla privata autonomia senza l'adozione di particolari forme. (Nella specie l'avvenuta manifestazione di recesso, espressa verbalmente, dall'associato e solo successivamente formalizzata con lettera raccomandata, risultava da una dichiarazione scritta rilasciata all'interessato dal presidente dell'associazione non riconosciuta anteriormente al ricevimento della raccomandata, dichiarazione nella quale era menzionata la qualità di «socio uscente a tutti gli effetti»).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6554 del 11 maggio 2001)

12Cass. civ. n. 2739/2000

Il Fondo assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali (Fasdac) è un'associazione «di secondo livello» rispetto alle associazioni rappresentative della categoria (Fendac, Confcommercio, Confetra), sl che, ai singoli beneficiari delle prestazioni erogate, non può in alcun modo riconoscersi la qualità di «associato». Ne consegue che l'associato stesso non può legittimamente invocare l'applicazione dell'art. 24, terzo comma, c.c. — in tema di esclusione degli associati dall'associazione di cui essi fanno parte — per valutare la legittimità di una delibera di esclusione adottata nei suoi confronti dall'ente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2739 del 10 marzo 2000)

13Cass. civ. n. 6393/1998

La costituzione di un nuovo partito politico da parte di taluni membri dell'originaria formazione, nella permanenza di quest'ultima, non impedita da una eventuale nuova denominazione, si configura giuridicamente come esercizio del diritto di recesso da un'associazione non riconosciuta, che, non comportando per il recedente alcun diritto alla liquidazione di quota, rende del tutto estranei a tale vicenda profili successori fra la vecchia e la nuova associazione. Ne consegue che, evocata la prima del giudizio di primo grado, il contraddittorio in appello non deve essere integrato nei confronti della seconda, sorta nell'intervallo fra i due giudizi.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6393 del 27 giugno 1998)

14Cass. civ. n. 4244/1997

L'adesione ad un'associazione non riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stessa ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta — come espressione del libero estrinsecarsi dell'autonomia privata in ragione dell'espressa previsione dell'art. 24, comma 2, c.c., applicabile analogicamente anche alle associazioni non riconosciute, che consente l'assunzione da parte dell'associato dell'obbligo di far parte dell'associazione per un tempo determinato — l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso e può legittimamente comportare — senza che risulti violata la libertà negativa di associazione, tutelata, al pari della libertà (positiva) di associazione, dall'art. 18 Cost. — il differimento, per un periodo di tempo determinato negozialmente o statutariamente stabilito, dell'efficacia dall'atto di recesso dell'associato e quindi la permanenza dell'associato nell'associazione per tale periodo con conseguente persistenza di tutti gli obblighi associativi (e non solo di quelli di natura finanziaria) anche in presenza del dissenso sopravvenuto dell'associato dagli scopi e dalle modalità operative dell'associazione Rimane però salva la facoltà di recesso per giusta causa con effetto immediato, come quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all'associazione, ovvero — nel caso di organizzazioni di tendenza (associazioni su base ideologica, politica o religiosa) — allorché l'associato dissenta dalle finalità dell'associazione, dovendo in tal caso prevalere il diritto (costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibileexartt. 2 e 21 Cost.) di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, con conseguente cessazione immediata del vincolo associativo, anche se possono persistere vincoli meramente finanziari.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4244 del 14 maggio 1997)

15Cass. civ. n. 2983/1990

Nel caso di associazione sindacale di livello più elevato, formata da associazioni minori, che ne divengano soci, il recesso della singola associazione minore non implica di per sé una modificazione statutaria, e la sua legittimità deve essere riscontrata sulla base delle norme interne della medesima recedente, stabilendo se esse contemplino come essenziale o meno, rispetto ai fini istituzionali, l'adesione all'associazione maggiore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2983 del 10 aprile 1990)