Articolo 25 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

Dispositivo

Note

(1) L’art. 5 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 dispone che "Le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti". Le prefetture sono trasformate in prefetture-uffici territoriali del Governoexart. 11, D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e relativo regolamento di attuazione emanato con d.P.R. 17 marzo 2001, n. 287.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 32727/2018