Articolo 26 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

Dispositivo

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [28], co. 3].