Articolo 37 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Fondo comune

Dispositivo

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso [24] c.c.].

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 5406/2023

Va cassata la pronuncia di merito che, nel ritenere non vincolante la dichiarazione con cui un candidato si impegnava a versare, se eletto, alcune somme al partito politico nelle cui liste si presentava, non abbia tenuto conto né del tenore letterale della dichiarazione d'impegno, né di tutte le clausole statutarie e regolamentari con essa coerenti, omettendo altresì di valutare i convergenti interessi perseguiti tanto dall'autore della dichiarazione quanto dal partito politico che, candidandolo, ne era stato il destinatario.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5406 del 21 febbraio 2023)

2Cass. civ. n. 25976/2020

L'art. 38 c.c. prevede, allo scopo di contemperare l'autonomia patrimoniale dell'associazione ed il diritto di credito dei terzi nei suoi confronti, per un verso che "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti (solo) sul fondo comune" e per altro verso che "Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Ne consegue che i (meri) rappresentanti dell'associazione non rispondono in proprio delle obbligazioni assunte dall'associazione, potendo i creditori far valere i loro diritti solo sul fondo comune (art. 37 c.c.), rispondendo invece personalmente solo coloro che hanno agito personalmente in nome e per conto dell'associazione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 25976 del 6 novembre 2020)

3Cass. civ. n. 10213/2001

La responsabilità aquiliana per fatto illecito di un'associazione non riconosciuta chiamata a rispondere con il proprio fondo comune (art. 37 c.c.) si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti nell'organizzazione burocratica o aziendale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10213 del 26 luglio 2001)

4Cass. civ. n. 901/1997

A norma della legge n. 848 del 1929 e del R.D. n. 2262 del 1929, le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali, dichiarate monumento nazionale, le quali provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese stesse, nonché alla manutenzione degli edifici, senza ingerenza nei servizi di culto, vanno inquadrate tra le associazioni non riconosciute. Esse, pertanto, pur essendo prive di personalità giuridica, possono, ai sensi dell'art. 37 c.c., gestire gli immobili di proprietà della chiesa, dare attuazione a rapporti di locazione che li riguardano, disporre la cessazione di quelli esistenti, e possono stare in giudizio a mezzo di coloro che, secondo l'ordinamento interno dell'ente, ne hanno la rappresentanza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 901 del 29 gennaio 1997)

5Cass. civ. n. 3773/1981

La limitata capacità delle associazioni non riconosciute di essere titolari di un patrimonio, entro l'ambito in cui è positivamente prevista dalla legge e, quindi, in base all'art. 37 c.c., con esclusivo riferimento ai contributi degli associati ed ai beni acquistati con tali contributi (ma senza l'obbligo dell'autorizzazione governativa), riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo, e non esclude la possibilità di acquisti a titolo originario, come l'usucapione, in relazione alla quale, in particolare, non può essere disconosciuta l'efficacia, propria del possesso, ove questo con le modalità previste dall'art. 1158 c.c., venga esercitato su di un bene dagli associati nonuti singulibensì come appartenenti all'associazione e con la volontà di riferire a questa gli atti di possesso compiuti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3773 del 10 giugno 1981)