Articolo 38 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni

Dispositivo

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292] ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Massime giurisprudenziali (43)

1Cass. civ. n. 18837/2024

Il socio di un'associazione non riconosciuta non può essere ritenuto personalmente responsabile per le obbligazioni tributarie dell'associazione stessa se non ha compiuto atti gestori in nome e per conto di essa, come previsto dall'art. 38 c.c.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 18837 del 10 luglio 2024)

2Cass. civ. n. 16754/2024

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto.–In materia tributaria, è chiamato a rispondere solidalmente sia per le sanzioni pecuniarie sia per il tributo non corrisposto il soggetto che abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura.–In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome dell'associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione, consistenti nella direzione della gestione complessiva dell'associazione nel periodo considerato.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 16754 del 17 giugno 2024)

3Cass. civ. n. 15407/2024

Le associazioni non riconosciute sono dotate di soggettività giuridica in relazione a plurime situazioni giuridiche regolate da specifiche disposizioni di legge (ad esempio: artt. 38 c.c., 2659 c.c.), pur essendo prive della personalità giuridica derivante dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; tali entità possono stipulare contratti ed acquisire titolarità nei rapporti obbligatori assunti dalle persone che le rappresentano.–L'esternazione del potere rappresentativo nelle associazioni non riconosciute può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché il comportamento del rappresentante sia tale da portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15407 del 3 giugno 2024)

4Cass. civ. n. 11869/2024

Nelle associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente; al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l'ente.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11869 del 2 maggio 2024)

5Cass. civ. n. 10490/2024

La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10490 del 18 aprile 2024)

6Cass. civ. n. 9980/2024

In tema di associazioni dilettantistiche sportive, la notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l'associazione è legittima, in quanto, essendo il medesimo solidalmente responsabile con l'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c., l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell'avviso anche nei confronti dell'associazione.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 9980 del 12 aprile 2024)

7Cass. civ. n. 5274/2024

Nel caso di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale in un'associazione non riconosciuta, colui che invoca la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o gestore dell'attività associativa; grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo della relativa investitura.–La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta può essere estesa ai debiti tributari dell'ente stesso, purché si dimostri la sua effettiva partecipazione nella gestione associativa nel periodo considerato.–In tema di associazione non riconosciuta, la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione è collegata all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi; tale responsabilità ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 5274 del 28 febbraio 2024)

8Cass. civ. n. 5269/2024

Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta è coobbligato delle imposte da questa dovute anche senza la prova della attività negoziale svolta, se il debito tributario è riferito al periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di rappresentante.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5269 del 28 febbraio 2024)

9Cass. civ. n. 4636/2024

Nel caso di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, il rappresentante legale subentrante può essere chiamato a rispondere solidalmente ai debiti tributari insorti durante il periodo della sua investitura o anche prima se ha partecipato alla gestione dell'ente o ha correttamente adempiuto agli obblighi tributari relativi alle annualità d'imposta precedenti.–La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 4636 del 21 febbraio 2024)

10Cass. civ. n. 4386/2024

In tema di obbligazioni e responsabilità delle persone che agiscono per un'associazione non riconosciuta, la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. è collegata all'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione, risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa ed i terzi; pertanto, chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 4386 del 19 febbraio 2024)

11Cass. civ. n. 3508/2024

Per stabilire se un soggetto abbia agito in nome e per conto di un'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c., è necessario considerare se il soggetto abbia speso il nome dell'associazione (anche attraverso fatti concludenti) e se l'attività negoziale sia rientrata nel perseguimento dello scopo associativo.–Riguardo all'attività negoziale, la responsabilità dell'associazione e quella, solidale, dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, poggia non sulla titolarità formale del potere rappresentativo dell'associazione, bensì sulla natura dell'attività concretamente svolta e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori con i terzi.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3508 del 7 febbraio 2024)

12Cass. civ. n. 1915/2024

L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 1915 del 18 gennaio 2024)

13Cass. civ. n. 32762/2023

In caso di rinnovazione tacita di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, conseguente al mancato esercizio, da parte dell'associazione non riconosciuta conduttrice, del potere di disdetta immotivata alla prima scadenza, delle obbligazioni relative al periodo successivo alla rinnovazione non può essere chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 38 c.c., il soggetto che tale contratto stipulò in nome e per conto dell'associazione medesima, ma che non rivesta più alcun ruolo gestionale nella stessa, avendo egli perso qualsivoglia potere di controllo del successivo corso dei rapporti dell'associazione con i terzi e potendo, conseguentemente, predicarsi la relativa responsabilità unicamente nei confronti di coloro che, in quel momento, rappresentino l'ente o comunque agiscano per esso e siano, quindi, nella condizione di poter consentire ovvero evitare il tacito rinnovo.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 32762 del 24 novembre 2023)

14Cass. civ. n. 23896/2023

In caso di dichiarazione di fallimento applicata ad un'associazione non riconosciuta, della quale sia stata accertata la natura di imprenditore commerciale e la insolvenza, né l'art. 147 l.fall. né l'art. 38 c.c. consentono di estendere il fallimento a colui che abbia agito in nome e per conto di tale ente: la prima norma, per la sua natura eccezionale, insuscettibile di analogia; la seconda, poiché disciplina un'ipotesi di responsabilità personale e solidale, non già illimitata. Infatti, al fondo comune, volto a soddisfare le obbligazioni assunte dall'associazione, si accosta il patrimonio personale di chi ha agito nel suo interesse, spendendone il nome, solo per le obbligazioni in tale veste assunte, posto che unicamente per esse la tutela dei creditori è incrementata dalla responsabilità solidale delle persone fisiche che hanno operato per l'ente. Così nei confronti di chi abbia agito i terzi possono promuovere iniziative dirette, senza patire il beneficium excussionis, diversamente dalle limitazioni protettive dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone ex art. 2304 c.c.; ma al contempo i creditori dell'associazione non possono spendere il titolo esecutivo ottenuto contro di essa in modo altrettanto diretto verso chi abbia agito in nome e per conto, dovendo procurarsi un titolo ad hoc. La responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è dunque per un debito altrui, assimilabile al debito del fideiussore, in funzione di garanzia ex lege dei debiti dell'ente.–La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte ed è assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale. Il fallimento dell'associazione non riconosciuta non comporta il fallimento "per ripercussione" di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione medesima, che si limita a rispondere in via personale e solidale delle specifiche obbligazioni scaturite dall'attività negoziale così posta in essere. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/01/2019)(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23896 del 4 agosto 2023)

15Cass. civ. n. 7906/2023

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 7906 del 17 marzo 2023)

16Cass. civ. n. 1793/2023

In tema di associazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante - il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta, derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura.(Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 1793 del 20 gennaio 2023)

17Cass. civ. n. 36470/2022

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome dell'associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione, consistenti nella direzione della gestione complessiva dell'associazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione stessa, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura.(Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 36470 del 13 dicembre 2022)

18Cass. civ. n. 7107/2022

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 7107 del 3 marzo 2022)

19Cass. civ. n. 6626/2022

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione. Chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 6626 del 1 marzo 2022)

20Cass. civ. n. 25451/2021

È valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.–La pretesa tributaria può essere legittimamente fatta valere, una volta estinta l'associazione non riconosciuta, direttamente nei confronti del legale rappresentante, al quale l'atto, pur intestato all'associazione, deve essere notificato.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 25451 del 21 settembre 2021)

21Cass. civ. n. 20398/2021

Sussiste la legittimazione passiva dei gruppi parlamentari che si sono costituiti e si sono estinti in coincidenza con la nascita e la fine delle singole legislature, citati in giudizio in persona dei rispettivi presidenti "pro-tempore" che si sono succeduti nelle legislature medesime; tale legittimazione passiva è diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in nome e per conto del gruppo parlamentare ai sensi dell'art. 38 c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2015)(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 20398 del 16 luglio 2021)

22Cass. civ. n. 14321/2019

L'associazione professionale costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello del singolo associato, con la conseguenza che quest'ultimo non è legittimato a proporre in proprio l'opposizione allo stato passivo contro l'esclusione di un credito di cui è titolare l'associazione. (Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 15/05/2014)(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 14321 del 24 maggio 2019)

23Cass. civ. n. 25650/2018

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/03/2010)(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 25650 del 15 ottobre 2018)

24Cass. civ. n. 8752/2017

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità patrimoniale di un soggetto solo perché rappresentante di un’associazione di categoria).(Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n. 8752 del 4 aprile 2017)

25Cass. civ. n. 1451/2015

L'associazione non riconosciuta, ove abbia colpevolmente ingenerato nel terzo di buona fede la ragionevole convinzione in ordine all'esistenza di poteri di rappresentanza non corrispondenti a quelli risultanti statutariamente, risponde con il proprio fondo comune, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte dall'apparente rappresentante. L'accertamento delle condizioni idonee ad integrare, in tale caso, la cd. apparenza di diritto "colpevole" costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione, se non nei limiti in cui risulta ancora censurabile il difetto di motivazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1451 del 27 gennaio 2015)

26Cass. civ. n. 12817/2014

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. a carico di colui che agisce in nome e per conto di un gruppo parlamentare, il quale, a norma dell'art. 14 del regolamento della Camera dei deputati, si costituisce all'inizio di ogni legislatura, cessa al termine della stessa ed ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cod. civ., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12817 del 6 giugno 2014)

27Cass. civ. n. 29733/2011

Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 c.c..(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 29733 del 29 dicembre 2011)

28Cass. civ. n. 15394/2011

L'associazione non riconosciuta è responsabile del fatto illecito commesso da persona del cui operato debba rispondere, ai sensi dell'art. 38 c.c., senza che al terzo danneggiato possano essere opposti eventuali accordi statutari che limitino tale responsabilità. Ne consegue che, se il danno è stato causato da persona appartenente ad una struttura associativa complessa, costituita da un'entità nazionale articolata in varie diramazioni locali, ai fini della responsabilità aquiliana la legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento è unica e spetta all'entità nazionale(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15394 del 13 luglio 2011)

29Cass. civ. n. 16344/2008

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità dell'ente sussiste, ai sensi dell'art. 38, primo comma, c.c., per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti ed in concreto l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 16344 del 17 giugno 2008)

30Cass. civ. n. 858/2008

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 c.c. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, precisandosi, in ogni caso, che detta norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione; ne consegue che l'annunciato è legittimato a proporre azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei responsabili dell'associazione per omessa custodia riconducibile all'art. 2051 c.c. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il motivo proposto dai ricorrenti gestori di una palestra evocati in giudizio da un associato a titolo di responsabilità per omessa custodia cui era conseguito un suo infortunio, sul corretto presupposto indicato nella sentenza impugnata alla stregua del quale il danneggiato aveva agito sulla base di una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei predetti gestori quali titolari dell'associazione in relazione all'omesso controllo sulla sicurezza degli attrezzi in uso nella palestra).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 858 del 17 gennaio 2008)

31Cass. civ. n. 718/2006

La responsabilità personale e solidale, di cui all'art. 38 c.c., delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo di questa, ne assumano la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone suddette, a tutela dei terzi che con essi siano venute in rapporto negoziale facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale, sicché il semplice avvicendarsi nelle cariche sociali del sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 718 del 16 gennaio 2006)

32Cass. civ. n. 455/2005

La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilita primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanziaex legeassimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione. (Nell'affermare il principio di diritto che precedere, e nello specificare, ancora, che, per l'effetto, il presidente di un sodalizio non riconosciuto è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo in cui egli aveva esercitato le funzioni di presidente, la Corte Cass. ha così cassato la sentenza della Corte di merito che aveva invece ritenuto, con riferimento ad un contratto di locazione sottoscritto,illo temporedall'allora presidente di un'associazione non riconosciuta in nome e per conto di quest'ultima, che tutte le relative obbligazioni, ivi inclusa quella della riconsegna alla scadenza — nonché quella risarcitoria riconnessa all'eventuale ritardo nella consegna — non gravassero su quest'ultimo, bensì sull'attuale legale rappresentante dell'ente).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 455 del 12 gennaio 2005)

33Cass. civ. n. 8919/2004

Ai sensi dell'art. 38 c.c., non è configurabile responsabilità personale e solidale con l'associazione non riconosciuta, del rappresentante della stessa in ordine agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti dell'associazione, ove i relativi rapporti di lavoro non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la responsabilità del medesimo (ai sensi della citata norma) la prova del rapporto previdenziale instaurato con l'ente assicuratore.–La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, comma secondo c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8919 del 11 maggio 2004)

34Cass. civ. n. 11772/2003

Affinché, ai sensi dell'art. 38 c.c., possa operare il rifacimento all'associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, con conseguente obbligazione principale dell'associazione patrimonialmente responsabile con il fondo comune e obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l'associazione, è necessario che quest'ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell'associazione, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell'immedesimazione organica ex art. 36 c.c., fermo restando che l'associazione può assentirne l'operato anche con comportamenti concludenti, così ratificando l'attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti, ilfalsus procuratornon impegna l'associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell'altro contraente secondo l'art. 1398 c.c., non prevedendo l'art. 38 c.c. alcuna deroga all'art. 1398 cit.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11772 del 2 agosto 2003)

35Cass. civ. n. 11759/2002

La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanziaex lege, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto dei terzo creditore è assoggettate alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11759 del 6 agosto 2002)

36Cass. civ. n. 10213/2001

La responsabilità aquiliana per fatto illecito di un'associazione non riconosciuta chiamata a rispondere con il proprio fondo comune (art. 17 c.c.) si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti nell'organizzazione burocratica o aziendale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10213 del 26 luglio 2001)

37Cass. civ. n. 6554/2001

Il creditore — già associato — viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa ed è perciò meritevole della garanzia sussidiaria apprestata dall'art. 38 c.c. per chi contratta con un'associazione non riconosciuta; ne consegue che egli può far valere i propri diritti, oltre che sul fondo comune, invocando la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6554 del 11 maggio 2001)

38Cass. civ. n. 6350/2000

Delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da un associato di un'associazione non riconosciuta il quale, ancorché sfornito dei relativi poteri rappresentativi, abbia agito in nome dell'associazione, rispondono sia il fondo comune dell'associazione sia, personalmente e solidalmente, le singole persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 38 c.c. Infatti, in mancanza di ogni forma di pubblicità sui poteri di rappresentanza secondo l'ordinamento interno delle associazioni non riconosciute, per i terzi, ai quali sia obiettivamente impossibile verificare i poteri rappresentativi della controparte, non può che operare il principio all'apparenza, in base al quale il convincimento, non derivante da errore colpevole, di trovarsi in presenza di persona legittimata ad impegnare l'associazione è sufficiente alla valida stipulazione del contratto e al sorgere delle conseguenti obbligazioni sia per il terzo stipulante sia per l'associazione non riconosciuta. Ciò non esclude, peraltro, che il suddetto difetto di poteri rappresentativi comporti, sul piano dei rapporti interni, una responsabilità dell'associato medesimo nei confronti degli altri associati e dell'associazione. (Fattispecie relativa ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un'associazione sindacale instaurato e gestito da associati privi di poteri rappresentativi).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6350 del 16 maggio 2000)

39Cass. civ. n. 7111/1998

La responsabilità personale e solidale,exart. 38 c.c., di colui che agisce in nome per conto dell'associazione non riconosciuta è collegata non alla titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa; ove con tale attività siano stati instaurati rapporti di lavoro subordinato per lo svolgimento di prestazioni in favore dell'associazione, il lavoratore può far valere i corrispondenti crediti direttamente nei confronti di tali soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, senza essere tenuto alla preventiva escussione del fondo comune.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7111 del 20 luglio 1998)

40Cass. civ. n. 1933/1997

L'associazione di studi notarili, ai sensi dell'art. 82 legge 16 febbraio 1913, n. 89 (che la limita alla sola comunione e suddivisione dei proventi professionali) e dell'art. 1 legge 23 novembre 1939, n. 1815 (che, con riferimento alle attività professionali esercitabili soltanto col possesso dei relativi titoli di abilitazione o di speciali autorizzazioni, in caso di associazione fra professionisti ne rende inammissibile lo svolgimento impersonale, sotto qualasiasi norma, distinta da quella svolta da ogni singolo associato) non è configurabile né come ente collettivo o centro di imputazione di interessi, fornito di personalità giuridica, né come azienda professionale, che rivesta una sua autonomia strutturale e funzionale, e quindi non può sostituire singoli studi, in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi, siano essi i clienti o i lavoratori dipendenti, ma delineandosi soltanto come un patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese, tra cui i compensi personali, non ne assume la titolarità del relativo obbligo, continuante a gravare sui notai associati, anche se tenuti all'apporto contabile relativo. (Nella specie, relativa a prestazioni di lavoro subordinato svolte presso una cassa cambiali gestita da tre notai, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha escluso che la titolarità del rapporto di lavoro possa essere riferita ad un'associazione di studi notarili).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1933 del 5 marzo 1997)

41Cass. civ. n. 354/1991

Il principio per cui la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non può giovare agli associati creditori dell'associazione, cessa di essere di ostacolo all'operatività di siffatta forma di garanzia sussidiaria apprestata dall'art. 38, secondo comma c.c. allorché, in relazione ad obblighi assunti dall'associazione nei confronti dell'associato, intervenga, quando questi abbia perduto tale sua qualità, una convenzione che, stipulata con persone agenti in nome e per conto dell'associazione medesima, comporti una novazione di detti obblighi, per effetto della quale il creditore (già associato) viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa e perciò meritevole di quella garanzia.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 354 del 16 gennaio 1991)

42Cass. civ. n. 4084/1978

La responsabilità di colui che abbia agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, di cui all'art. 38 c.c., presuppone nell'agente la veste di rappresentante, ma non è connessa giuridicamente a siffatta qualifica, venendo solamente in rilievo l'attività spiegata in concreto dai singoli agenti, investiti dai relativi poteri, e nei limiti delle obbligazioni da essi assunte in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; ove tali poteri manchino, la responsabilità di chi abbia agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta può derivare eventualmente da un altro titolo, ma non già dal predetto art. 38 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4084 del 9 settembre 1978)

43Cass. civ. n. 4747/1976

La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall'art. 38 c.c. a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell'associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza. Ne consegue che il presidente di un'associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore, anche dopo la cessazione dalla carica, con riguardo alle obbligazioni che risalgano al periodo in cui ha esercitato le funzioni di presidente.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4747 del 29 dicembre 1976)