Articolo 49 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Dichiarazione di assenza

Dispositivo

Trascorso un anno (1) dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che sia dichiarata l'assenza.

Note

(1) Le parole "Trascorsi due anni" sono state così sostituite dall'art. 38, comma 1, lettera a) della L. 2 dicembre 2025, n. 182.