Articolo 50 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Dispositivo

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza [730] c.p.c.], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente [587], se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari [592] c.c.] o legittimi [587], [565], se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi [479] possono domandare l'immissione nel possessotemporaneo dei beni [52] ss.].

I legatari [588], i donatari [769] e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti [63] co. II, [64].

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo [434] [51], [63] co. 3, [448].

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale [119] c.p.c.]; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.