Articolo 51 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente
Dispositivo
Il coniuge dell'assente [117], oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [159] e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare [433] da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.