Articolo 324 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Usufrutto legale

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 147 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) L'usufrutto legale dei genitori qui esposto (sensibilmente diverso dall'usufrutto di cui all'art. 978 del c.c., essendo ben più ampi i poteri di amministrazione dei genitori) è previsto nell'interesse complessivo della famiglia (così Capozzi); è un diritto reale di godimento che ha ad oggetto tutti i beni che fanno parte del patrimonio del minore o vi entrano successivamente.

(3) Nei proventi e beni acquisiti grazie all'attività del figlio sono da ricomprendere i redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta dallo stesso in maniera autonoma come anche in maniera subordinata (anche alle dipendenze degli stessi genitori). Gli interessi sul capitale spettano al genitore sino al compimento della maggiore età da parte del figlio.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 2257/1998

2Cass. civ. n. 5649/1984

Massime notarili correlate (2)