Articolo 109 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Celebrazione in un comune diverso
Dispositivo
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo [106], l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo [99], richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione [107], [130] e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta [130], [137], [138] (1).
Note
(1) Dovendosi rispettare l’esigenza di rendere palesi eventuali impedimenti, e che alla celebrazione presieda un ufficiale di stato civile anche qualora il matrimonio venga celebrato in diverso Comune, l'ufficiale inizialmente competente curerà la trasmissione, il ricevente-celebrate curerà il successivo reinvio (pena l’irrogazione delle sanzioni di cui agli art. 137 e ss. c.c.) della prescritta copia autentica dell'atto.