Articolo 109 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Celebrazione in un comune diverso

Dispositivo

Note

(1) Dovendosi rispettare l’esigenza di rendere palesi eventuali impedimenti, e che alla celebrazione presieda un ufficiale di stato civile anche qualora il matrimonio venga celebrato in diverso Comune, l'ufficiale inizialmente competente curerà la trasmissione, il ricevente-celebrate curerà il successivo reinvio (pena l’irrogazione delle sanzioni di cui agli art. 137 e ss. c.c.) della prescritta copia autentica dell'atto.