Articolo 110 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Celebrazione fuori della casa comunale

Dispositivo

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile (1), è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale [106], l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e ivi, alla presenza di quattro testimoni (2), procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo [107] [137], [138].

Note

(1) L'impedimento giustificato di cui trattasi deve essere parificabile, quanto a portata, alla menzionata infermità, e quindi impedire con certezza il trasferimento presso la casa comunale per la celebrazione.

(2) Stante l'affievolimento della solennità del rito celebrato nel luogo di permanenza dell'infermo o impedito, il legislatore ha posto rimedio imponendo un numero doppio di testimoni rispetto a quello richiesto dal matrimonio celebrato presso la casa comunale.