Articolo 111 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Celebrazione per procura

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 11 della L. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) L'ipotesi descritta nel primo comma del presente articolo è un caso eccezionale di rappresentanza in un atto personalissimo come il matrimonio; il procuratore sarà però da intendersi comenuncius, ossia un portavoce della volontà altrui, diversamente dal rappresentante di cui all'art. 1387 del c.c.in cui si esprime una volontà propria, in nome e per conto del rappresentato. Rileveranno, pertanto, nel caso patologico di vizi, la capacità e la volontà (per la forma, si veda la nota seguente) di colui che rilascia la procura.

(3) Gli elementi indefettibili e necessariad substantiamdella procura a celebrare il matrimonio sono dunque due: la forma, che deve essere quella dell'atto pubblico, e l'indicazione della persona da sposare.

(4) In merito, si vedano gli artt. 112, 120 e 122 del R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 e la L. 23 aprile 1942, n. 456.

(5) Oltre la scadenza di tale termine, il matrimonio sarebbe da ritenersi nullo.

(6) In tal caso, evidentemente, si è già avuta manifestazione da parte dell'officiatonunciusdel consenso per la celebrazione del matrimonio, pur dopo la revoca della procura.Il matrimonio così celebrato risulterà valido solamente nel caso in cui i due coniugi abbiano coabitato in seguito alla celebrazione del matrimonio per procura, e stante l'ignoranza, da parte del coniuge fisicamente presente alle nozze, della revoca della procura.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 17175/2020