Articolo 122 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Violenza ed errore

Dispositivo

Note

(1) L'articolo si riferisce alla violenza (naturalmente morale) di cui all'art. 1435 del c.c., ossia alla minaccia atta a far temere un male ingiusto e notevole, avuto riguardo alle condizioni della persona di cui trattasi.

(2) Si tratta del timore di un pericolo percepito dal soggetto, ed indotto da altri; rileva solo quando la persona si sia determinata a contrarre matrimonio solo per evitare il pericolo stesso. Non rileva, invece, il timore reverenziale, ossia la mera soggezione nei confronti di altri.

(3) L'errore sulla persona riguarda l'identificazione della stessa, ossia l'aver scambiato le parti, confondendole, una rispetto all'altra; tale ipotesi diverge dal matrimonio sotto falso nome, che determinerà la rettificazione del solo atto di matrimonio, rimanendo valido ed efficace lo stesso.

(4) La malattia o anomalia, persistente al momento dell'impugnazione, deve tuttavia esistere al momento del matrimonio e non essere però conosciuta dall'altro coniuge. Spetterà al giudice determinarne l'influenza sul consenso (Cass. 4876/2006). Archetipo dell'anomalia è la sterilità sessuale.

(5) In tale ultima ipotesi, rileva la convinzione (poi rivelatasi erronea) del matrimonio conseguente a concepimento da lui causato; l'impugnazione è esperibile sino alla nascita, od anche successivamente qualora si sia svolta l'azione di disconoscimento di paternità.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 28390/2024

2Cass. civ. n. 149/2023

3Cass. civ. n. 17910/2022

4Cass. civ. n. 4653/2018

5Cass. civ. n. 1749/2016

6Cass. civ. n. 3407/2013

7Cass. civ. n. 18988/2011

8Cass. civ. n. 3671/1998

9Cass. civ. n. 3508/1994

10Cass. civ. n. 1017/1972

11Cass. civ. n. 3456/1971