Articolo 123 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Simulazione

Dispositivo

Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti [143] (1).

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi (2) successivamente alla celebrazione medesima [119], [120], [122], [2964].

Note

(1) La simulazione del matrimonio deve avere come oggetto gli obblighi e (il mancato esercizio de)i diritti discendenti dallo stesso. L'accordo simulatorio impugnabile dovrà aver escluso dalla vita matrimoniale gli obblighi cd. accessori, come l'obbligo di fedeltà discendente dall'art. 143 del c.c., mentre l'impugnazione sarebbe preclusa nel caso di esclusione accordata dei cd. obblighi essenziali (quale, secondo la giurisprudenza, la coabitazione).

(2) La sanatoria prevista nel co. 2 consiste nella creazione del cd. consorzio coniugale atto a configurare la comunione materiale e spirituale, e quindi una figura ben diversa da quella delineata agli artt.119,120 e122. Ove si sia costituita tale comunione, non potrà dichiararsi la simulazione del matrimonio, sebbene possa comunque delibarsi la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità (che risponde ad altri principi e poggia su diversi presupposti).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 17909/2022

In tema di procedimento per la dichiarazione di simulazione del matrimonio, ove nel corso del giudizio deceda la parte convenuta, i suoi eredi possono costituirsi nel giudizio, atteso che così come l'art. 127 c.c. autorizza gli eredi della parte che abbia impugnato il matrimonio a proseguire l'azione già esperita dal "de cuius", per identica "ratio" deve intendersi autorizzato l'erede del "de cuius" convenuto nel giudizio di simulazione a resistere all'azione proposta contro di lui prima della sua morte.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17909 del 1 giugno 2022)

2Cass. civ. n. 16221/2015

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per contrarietà all'art. 2 Cost., dell'art. 123 c.c. nella parte in cui stabilisce che il matrimonio simulato non può essere impugnato decorso un anno dalla celebrazione indipendentemente dalla mancata convivenza tra i coniugi, posto che non viene in considerazione il diritto di formare una nuova famiglia (avuto riguardo all'eventualità di contrarre nuove nozze), quanto la possibilità, di segno opposto, di rescindere il vincolo già contratto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16221 del 31 luglio 2015)