Articolo 125 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Azione del pubblico ministero
Dispositivo
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi [117] (1).
Note
(1) Ovviamente in aderenza al brocardo"mors omnia solvit"ed alle conseguenze che ne derivano.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 4653/2018
In tema di impugnative matrimoniali, l'azione per impugnare il matrimonio affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della morte di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal pubblico ministero, ex art. 125 c.c., non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4653 del 28 febbraio 2018)