Articolo 126 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Dispositivo
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio (1) [146], [150] ss., [232] 2, [234]; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori [2] o interdetti [414].
Note
(1) L'ipotesi differisce dall'istituto di cui agli artt.150 ss. c.c. non tanto per l'autonoma configurazione, bensì per l'ampiezza degli effetti, assai più limitati e contenuti, nonché temporanei (sono, infatti, destinati ad essere assorbiti dalla declaratoria di nullità che avrà effetti definitivi). Non incide comunque sulla proponibilità della domanda di separazione dei coniugi (Cass. 259/1981).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 7594/2001
La pendenza del giudizio di nullità del matrimonio è assunta dal legislatore come ragione sufficiente a giustificare la pronuncia di separazione temporanea dei coniugi, la quale riveste carattere cautelare ed efficacia interinale e condizionata, essendo destinata a rimanere assorbita dalla declaratoria di nullità del matrimonio, con la definitiva cessazione dell'obbligo di convivenza, ovvero ad essere caducata a causa del rigetto della domanda di nullità, con conseguente ripristino del vincolo in tutti i suoi aspetti, compreso l'obbligo della convivenza, salva la facoltà, in quest'ultima ipotesi, di promuovere l'azione ordinaria di separazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7594 del 5 giugno 2001)