Articolo 162 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Forma delle convenzioni matrimoniali

Dispositivo

Note

(1) Con la convenzione matrimoniale i coniugi adottano o modificano il loro regime patrimoniale; essendo richiesta la forma scritta (l'atto pubblico di cui all'art. 2699 del c.c.) ad substantiam, un difetto di essa comporterà l'applicazione ipso jure del regime legale della comunione legale tra i coniugi di cui all'art. 177 del c.c..

(2) Diversamente da quanto previsto (inizialmente e sino al 1981) in tale comma, non è più richiesta l’autorizzazione giudiziale per il mutamento delle convenzioni matrimoniali, dopo la celebrazione del matrimonio. Ed infatti l'art. 2 della L. 142 del 10 aprile 1981 dispone che:"L'autorizzazione del giudice è prevista soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge".

(3) La forma di regime patrimoniale qui descritta si attua mediante annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio (si veda anche l'art. 163 del c.c.), al fine di renderlo noto ai terzi, e nel caso si tratti di beni immobili, anche nei registri immobiliari (art. 2647 del c.c.).Il diverso regime della separazione dei beni potrà essere dichiarato anche nell'atto di celebrazione, oppure -se adottato in costanza di matrimonio- con il medesimo procedimento in questa sede descritto, innanzi al notaio che redigerà apposita convenzione matrimoniale.

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 2546/2025

2Cass. civ. n. 6444/2024

3Cass. civ. n. 25567/2023

4Cass. civ. n. 17207/2021

5Cass. civ. n. 17175/2020

6Cass. civ. n. 27854/2013

7Cass. civ. n. 20995/2012

8Cass. civ. n. 21658/2009

9Cass. civ. n. 24798/2008

10Cass. civ. n. 24332/2008

11Cass. civ. n. 18870/2008

12Cass. civ. n. 23745/2007

13Cass. civ. n. 3647/2004

14Cass. civ. n. 12864/1999

15Cass. civ. n. 9034/1997

16Cass. civ. n. 9846/1996

17Cass. civ. n. 8758/1993

18Cass. civ. n. 2104/1990