Articolo 163 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modifica delle convenzioni

Dispositivo

(1)Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico [2699] non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso (2), salva l'omologazione del giudice. L'omologazione (3) può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio [34-bis att.].

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli [2643] e seguenti [2647].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 44 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) E' sempre necessaria l'identità dei consensi, ossia la presenza delle medesime parti o l''identità dell'oggetto della convenzione modificativa, rispetto all'originaria volontà del coniuge deceduto.

(3) L'omologazione effettuata dal giudice consente la verifica di regolarità formale delle modifiche intervenute ed il rispetto delle condizioni richieste dalla legge.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 5356/2023

In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo lo stesso inopponibile a terzi, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5356 del 21 febbraio 2023)

2Cass. civ. n. 11654/2022

La mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perchè il sistema di pubblicità di cui all'art. 163 c.c., comma 3, fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 11654 del 11 aprile 2022)

3Cass. civ. n. 17207/2021

Ai sensi degli artt. 162 e 163 c.c. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l'onere di recarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17207 del 16 giugno 2021)

4Cass. civ. n. 6450/2019

La mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c., fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 6450 del 6 marzo 2019)

5Cass. civ. n. 7957/2018

In materia di rimborsi e restituzioni conseguenti allo scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi, il riconoscimento del debito, operato durante il matrimonio da uno dei coniugi in favore della comunione, non importa una modifica delle convenzioni matrimoniali e non è pertanto richiesta l'adozione della forma dell'atto pubblico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/07/2014).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7957 del 30 marzo 2018)