Articolo 180 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Amministrazione dei beni della comunione

Dispositivo

Note

(1) L'amministrazione dei beni spetta sempre ad entrambi i coniugi, ma essi si dovranno distinguere a seconda dell'ordinaria o della straordinaria amministrazione, consistendo quest'ultima nelle scelte e nelle decisioni che incidono più profondamente nelménagefamiliare. E per tale caratteristica di questi importanti atti (decisioni, contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, rappresentanza in giudizio per le relative azioni), il legislatore ha richiesto il consenso di entrambi i coniugi.

(2) La comunione tra coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote (così Corte cost. n. 311/1988 e Cass. S.U. 17952/2007) nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto di quota avente per oggetto i beni della comunione: il consenso dell'altro coniuge, di cui al co. II del presente articolo, non è un negozio unilaterale autorizzativo, bensì un atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere e requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione senza il quale sussisterebbe un vizio del negozio.

Massime giurisprudenziali (26)

1Cass. civ. n. 1615/2024

2Cass. civ. n. 32161/2023

3Cass. civ. n. 27772/2023

4Cass. civ. n. 23819/2022

5Cass. civ. n. 18707/2021

6Cass. civ. n. 21650/2019

7Cass. civ. n. 20439/2019

8Cass. civ. n. 13634/2015

9Cass. civ. n. 9304/2015

10Cass. civ. n. 6091/2015

11Cass. civ. n. 17021/2014

12Cass. civ. n. 10846/2014

13Cass. civ. n. 18123/2013

14Cass. civ. n. 7271/2008

15Cass. civ. n. 22891/2007

16Cass. civ. n. 19167/2005

17Cass. civ. n. 5526/2005

18Cass. civ. n. 17216/2003

19Cass. civ. n. 16177/2001

20Cass. civ. n. 15177/2000

21Cass. civ. n. 648/2000

22Cass. civ. n. 11278/1997

23Cass. civ. n. 1321/1995

24Cass. civ. n. 1038/1995

25Cass. civ. n. 8469/1994

26Cass. civ. n. 8379/1990