Articolo 181 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rifiuto di consenso

Dispositivo

(1)Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice (2) per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria (3) nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo [177] fa parte della comunione (4).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 60 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Relativamente alla competenza, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art. 38 co. II delle disp. att., e pertanto sarà competente il Tribunale ordinario del luogo di residenza della famiglia.

(3) L'autorizzazione del giudice alla stipula dell'atto dovrà riguardare provvedimenti assolutamente necessari ed urgenti per l'interesse della famiglia o dell'azienda familiare.

(4) Il rifiuto illegittimo di uno dei coniugi potrebbe configurare l'applicabilità dell'art. 193 del c.c., nel caso lamala gestiodella comunione pregiudichi o anche solo metta in serio pericolo gli interessi della stessa o dell'altro coniuge.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 4676/2018

La realizzazione da parte di uno dei coniugi senza il consenso dell'altro su un fondo in comunione legale di uno o più edifici costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione di cui è possibile fare valere l'annullabilità in giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4676 del 28 febbraio 2018)

2Cass. civ. n. 9513/1991

L'art. 181 c.c., in tema di amministrazione dei beni della comunione legale fra coniugi, prevede l'emanazione di provvedimenti autorizzativi, nell'ambito di un procedimento non contenzioso (art. 737 e ss. c.p.c.), al fine di superare il rifiuto di consenso che uno dei coniugi frapponga al compimento di atti di straordinaria amministrazione od alla stipula di contratti per la concessione o per l'acquisto di diritti reali di godimento, e non è pertanto invocabile dal coniuge che, sostituendosi all'altro nell'azione nascente da un contratto preliminare, intenda conseguireexart. 2932 c.c. una sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9513 del 11 settembre 1991)