Articolo 182 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi

Dispositivo

Note

(1) E' reputata sufficiente un'assenza prolungata dalla residenza familiare, non risultando necessaria l'irreperibilità o addirittura la dichiarazione di assenza (art. 191 del c.c.).

(2) La procura generale può essere rilasciata all'altro coniuge in relazione al compimento di tutti gli atti necessari per le necessità familiari; la procura speciale, relativa ad uno specifico atto determinato nel suo oggetto, potrà essere conferita anche ad un terzo.