Articolo 188 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
Dispositivo
(1) I beni della comunione [177], salvo quanto disposto nell'articolo [189], non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione [179].
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 67 della L. 19 maggio 1975 n. 151.