Articolo 189 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'articolo 68 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) L'articolo non concerne le sole obbligazioni (strictu sensu) contratte dai coniugi separatamente, ma anche quelle risarcitorie conseguenti al fatto illecito aquiliano che fosse stato commesso dal coniuge in comunione.

(3) In deroga al precedenteart. 186 del c.c., per le obbligazioni personali del coniuge risponde lo stesso, in primo luogo, e con i propri beni; qualora gli stessi siano insufficienti, si ha l'azione sussidiaria sui beni della comunione, nei limiti della quota spettante al coniuge obbligato. La sussidiarietà non impone di escutere previamente il coniuge debitore che abbia compiuto l'atto eccedente l'ordinaria amministrazione: al coniuge non stipulante rimarrà solo la facoltà di indicare al creditore procedente, una volta aggredita in misura non satisfattiva la comunione, i beni personali del coniuge su cui soddisfare primariamente il debito.

(4) Nel corso dell'esecuzione forzata promossa dal creditore personale di uno dei coniugi, sui beni oggetto della comunione, al coniuge non stipulante spettano l'opposizione di terzo e l'opposizione agli atti esecutivi.

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 31856/2024

2Cass. civ. n. 9536/2023

3Cass. civ. n. 1647/2023

4Cass. civ. n. 15889/2022

5Cass. civ. n. 37612/2021

6Cass. civ. n. 22210/2021

7Cass. civ. n. 506/2021

8Cass. civ. n. 2047/2019

9Cass. civ. n. 6230/2016

10Cass. civ. n. 10116/2015

11Cass. civ. n. 6575/2013

12Cass. civ. n. 25026/2008

13Cass. civ. n. 2506/2008

14Cass. civ. n. 3471/2007

15Cass. civ. n. 5487/1999

16Cass. civ. n. 7501/1995

17Cass. civ. n. 5244/1991

18Cass. civ. n. 6118/1990