Articolo 190 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità sussidiaria dei beni personali

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 69, L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) La formulazione è da intendersi in senso ampio, relativamente cioè a tutti i beni economicamente valutabili di cui il coniuge possa disporre in costanza di matrimonio.

(3) Con tale articolo si prevede insomma una responsabilità sussidiaria dei beni personali, disponendosi che i creditori possano agire solo per la metà del credito verso il coniuge estraneo, ed in subordine alla più naturale richiesta di saldo totale nei confronti del coniuge stipulante.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 9536/2023

2Cass. civ. n. 150/2023

3Cass. civ. n. 37612/2021

4Cass. civ. n. 10116/2015