Articolo 193 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Separazione giudiziale dei beni

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 72 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) L'elencazione ha carattere tassativo.

(3) Il giudice competente sarà il tribunale ordinario del luogo di residenza dei coniugi; questi sarà altresì competente per la divisione dei beni. Gli effetti retroagiscono al momento della proposizione della domanda (co. IV), diversamente dalla separazione personale in cui l'effetto si verificaex nuncma dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, o con l'omologa degli accordi.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 12293/2005

2Cass. civ. n. 2844/2001