Articolo 194 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divisione dei beni della comunione

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 73 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) La divisione si effettua in parti eguali senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all'acquisto del bene in comunione (diversamente quindi dalla presunzione semplice valevole per la comunione ordinaria di cui all'art. 1101 del c.c.).

(3) Il conguaglio posto a carico di uno dei condividenti inerisce alle operazioni divisionali e non costituisce capo autonomo della sentenza dichiarativa della divisione. Per quanto concerne l'usufrutto invece (si veda l'art. 978), esso potrà essere costituito anche prima della divisione.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 28957/2023

2Cass. civ. n. 38861/2022

3Cass. civ. n. 18641/2022

4Cass. civ. n. 34861/2021

5Cass. civ. n. 28258/2019

6Cass. civ. n. 19129/2015

7Cass. civ. n. 9845/2012

8Cass. civ. n. 13009/2006

9Cass. civ. n. 11467/2003

10Cass. civ. n. 14791/2000

11Cass. civ. n. 3350/1994