Articolo 232 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Presunzione di concepimento durante il matrimonio

Dispositivo

(1)Si presume (2) concepito durante il matrimonio il figlio nato quando [sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e] (3) non sono ancora trascorsi trecento giorni (4) dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione [707] e ss.] o dei giudizi previsti nel comma precedente (5).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 90 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) La presunzione dettata nel presente articolo è unapresunzione assoluta(oiuris et de iure), che pertanto non ammette prova contraria per dimostrarne il contrario.

(3) Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha eliminato il primo termine contemplato nell'articolo (i centottanta giorni), che decorrevano dalla celebrazione - e non dalla trascrizione - del matrimonio, civile o concordatario che sia.

(4) Il secondo termine previsto, i trecento giorni dalla data di annullamento o di scioglimento o, alternativamente, dalla cessazione degli effetti civile del matrimonio (e che viene altresì richiamato dall'art. 462 del c.c.), decorre dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure (nel caso di scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi) dal giorno in cui questa avvenne.

(5) Al pari della filiazione naturale, lapresunzioneè solamenterelativae non opera quando siano decorsi trecento giorni dalla separazione personale dei coniugi (giudiziale o consensuale), o dall'autorizzazione del giudice a vivere separatamente, quindi viene concessa la facoltà di prova contraria (che decade con la riconciliazione però) per il solo caso in cui i figli siano nati ben oltre la data in cui intervennero le vicende di crisi coniugale.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 5219/2024

In tema di azione di disconoscimento della paternità promossa dal curatore speciale del minore su iniziativa del Pubblico Ministero, è necessario effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale attuale, nonché delle pronunce della Corte Costituzionale. Occorre valutare nel caso concreto i presupposti della domanda di rimozione dello "status", comparando il diritto all'identità personale del figlio e ulteriori variabili quali la durata del rapporto di filiazione, l'idoneità del padre biologico allo svolgimento del ruolo genitoriale e i legami affettivi instauratisi nella famiglia.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5219 del 27 febbraio 2024)

2Cass. civ. n. 27560/2021

In tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in costanza di matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia "erga omnes", non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona, e - pur non essendo legittimato a proporre l'azione di disconoscimento di paternità, né potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l'opposizione di terzo contro la decisione ivi assunta - in qualità di "altro genitore", può comunque chiedere, ai sensi dell'art. 244, comma 6, c.c., la nomina di un curatore speciale, che eserciti la relativa azione, nell'interesse del presunto figlio infraquattordicenne.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27560 del 11 ottobre 2021)

3Cass. civ. n. 658/1988

Il secondo comma dell'art. 232 c.c., introdotto dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, circa i limiti della presunzione di concepimento durante il matrimonio in caso di separazione dei coniugi, non opera retroattivamente nei riguardi del figlio nato nel vigore della previgente normativa, nei cui confronti, pertanto, è applicabile detta presunzione, nonostante la separazione dei coniugi, mentre la sopravvenienza di quella riforma rileva in ordine all'azione esperibile per rimuovere lostatusdi figlio legittimo mediante la contestazione della paternità, che è l'azione contemplata dall'art. 235 n. 1 c.c., nuovo testo, in considerazione della disposizione transitoria dell'art. 229 della citata legge (la quale prevede l'applicabilità delle norme sul disconoscimento anche ai nati prima dell'entrata in vigore della legge medesima).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 658 del 26 gennaio 1988)

4Cass. civ. n. 541/1984

In caso di riconciliazione fra coniugi, già autorizzati a vivere separati nel corso di procedimento di separazione personale, riprende ad operare la presunzione di concepimento durante il matrimonio di cui all'art. 232, primo comma c.c., con la conseguenza che il figlio nato dopo la riconciliazione, avvenuta prima del decorso di trecento giorni da quella autorizzazione, si reputa legittimo, salva l'azione di disconoscimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 541 del 23 gennaio 1984)

5Cass. civ. n. 3250/1983

La presunzione assoluta di concepimento, a norma dell'art. 232 c.c., del figlio che sia nato dopo centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è diretta ad impedire nei confronti di chi sia nato entro tali limiti ogni possibilità di contestazione circa lostatusdi figlio legittimo spettantegli, ma non esclude la possibilità di provare che il figlio sia stato concepito prima della celebrazione del matrimonio e che non sia frutto dell'unione della madre con chi è poi divenuto suo marito. In questa ipotesi l'azione di disconoscimento di paternità è ammissibile sulla base della dimostrazione da parte dell'attore di una qualunque delle quattro condizioni preliminari previste dall'art. 235 c.c. dovendosi intendere le parole «coniugi», «marito», «moglie», «adulterio» usate nella citata norma in modo estensivo, come se al momento del concepimento il matrimonio fosse già avvenuto e ciò allo scopo di evitare una interpretazione della disposizione sicuramente in contrasto con le norme costituzionali in quanto finirebbe per limitare il disconoscimento di paternità del figlio legittimo nato dopo centottanta giorni del matrimonio, ma concepito sicuramente prima della sua celebrazione, alla sola ipotesi in cui la madre abbia tenuto celato al marito la propria gestazione e la nascita del figlio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3250 del 11 maggio 1983)