Articolo 234 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nascita del figlio dopo i trecento giorni

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 92 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Il novellato art. 234 lascia presumere una illegittimità del figlio medesimo, con la conseguenza che, ai fini dell'onere della prova, nell'azione di disconoscimento della paternità, non spetta al marito provare (oltre la separazione) la mancanza assoluta di rapporti intimi, sibbene alla moglie, che si oppone al disconoscimento, dimostrare che vi è stata riunione temporanea, con possibilità di incontri intimi e quindi della copula fecondatrice (Cass. 2603/1986).

(3) Per «convivenza» deve intendersi, estensivamente, ogni riunione anche soltanto temporanea dei coniugi, non generante una effettiva riconciliazione o addirittura una ricostituzione della comunione di vita tra i coniugi.

(4) Comma così sostituito con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 13000/2019

2Cass. civ. n. 2603/1986

3Cass. civ. n. 3541/1985