Articolo 245 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sospensione del termine

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 322 del 25 novembre 2011 relativa alla precedente formulazione dell'articolo, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in esame, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine di cui all'art. 244 del c.c.è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale.