Articolo 246 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trasmissibilità dell'azione

Dispositivo

(1)Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento della paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo [244], sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti (2).

Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell'articolo [244] e l'articolo [245].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) In tema di legittimazione sostanziale, l'articolo in esame ben delimita i soggetti ed esclude i diversi da discendenti ed ascendenti; unica estensione derogabile è consentita per la prosecuzione dell'azione di disconoscimento da parte del genitore esercente la patria potestà, desumibile dall'art. 320 del c.c.e per la quale non occorre la previa autorizzazione del giudice tutelare (Cass. n. 1233/1977).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 27903/2021

In tema di azione di disconoscimento della paternità, in caso di morte del titolare, la relativa azione può essere proposta dai suoi ascendenti o discendenti, nel termine di decadenza previsto dall'art. 244 c.c., che decorre dalla data del decesso del dante causa, se essi erano già a conoscenza della nascita o, in caso contrario, dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento in qualunque modo acquisita.–Posto che l'azione di disconoscimento della paternità, qualora il presunto padre sia morto senza averla proposta, pur non essendo incorso in decadenza, si trasmette ai suoi discendenti o ascendenti, questi potranno esercitarla nel termine annuale decorrente dalla morte del presunto padre, se essi a tale data erano già a conoscenza della nascita ovvero, in caso contrario, dalla conoscenza della nascita in qualunque modo acquisita, a prescindere dalla loro presenza o ritorno nel luogo della nascita.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 27903 del 13 ottobre 2021)